Veicoli commerciali
La categoria N1 e N2 comprende i veicoli commerciali per il trasporto merci. Servizi ACI - Art. 47. Classificazione dei veicoli.
Ogni veicolo deve essere:
Il contributo è concesso:
- PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o conto terzi;
- Società di noleggio, che hanno acquistato un veicolo commerciale, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a 3 anni.
Il contributo varia in base a:
- massa Totale a Terra;
- alimentazione del veicolo nuovo;
- presenza di veicolo da rottamare. La rottamazione è obbligatoria nel caso di acquisto di veicoli ad alimentazioni tradizionali.
Esempio 1: con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve essere:
- della stessa categoria del veicolo nuovo N1 o N2, le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione;
- intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo;
- omologato fino alla Classe Euro 4 (acquisto N1 o N2 ad alimentazioni tradizionali).
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo devono essere indicati:
- il veicolo da rottamare;
- il contributo Ecobonus DPCM del 10 giugno 2026.
Il concessionario, entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, deve:
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore;
- provvedere alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Esempio 2: senza rottamazione
Solo i veicoli di categoria N1 e N2 ad alimentazione BEV e FCEV sono ammessi al contributo senza rottamazione. Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo è necessario indicare il contributo Ecobonus.
Per tale categoria di veicoli, in quanto acquistati da persone giuridiche, è previsto l’obbligo di mantenimento della proprietà del veicolo nuovo per almeno 24 mesi.
