Domande Frequenti

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Ultime domande pubblicate

  • Possibilità di acquisto di veicoli di categoria M1 usato;
  • Maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da parte di persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro;
  • Maggiorazione del contributo per l’acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
  • Contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1.

Il nuovo decreto stabilisce che per beneficiare dell’Ecobonus l’acquirente è tenuto a mantenere la proprietà del veicolo acquistato per un minimo di 12 mesi se persona fisica, di 24 mesi se persona giuridica.

Lo stanziamento vale per gli acquisti dal 25 maggio al 31 dicembre 2024.

Registrarsi alla piattaforma

Sempre e solo il concessionario o l'installatore, per conto dei suoi clienti

Bisogna collegarsi all'Area Rivenditori.

Sei un installatore autorizzato di impianti agevolabili? 
Dalle ore 10:00 del 19 giugno accreditati con la tua identità digitale. Per facilitarti nel compito, scarica la guida per gli installatori.

Sei un concessionario rivenditore autorizzato? 
Accedi con la tua identità digitale. Per facilitarti nel compito, scarica la guida per i concessionari .

Sono i dati del concessionario o dell'installatore che vuole registrarsi. A seguire, la procedura richiede i dati anagrafici della persona che sta facendo la registrazione.

Sei un concessionario o rivenditore autorizzato?
Verifica di possedere almeno uno dei codici ATECO relativi al commercio/intermediazione di autoveicoli e motoveicoli. Precisamente questi: 45.11.01, 45.11.02 e 45.40.11, 45.40.12

Sei un installatore autorizzato?
Verifica di possedere almeno uno dei codici ATECO relativi alla riparazione meccanica di autoveicoli e alla riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli. Precisamente questi: 45.20.1 e 45.20.10 e 45.20.3, 45.20.30.

Sì, è possibile accedere dalla sezione Contatti all'Area Rivenditori oppure chiamare il numero verde 800 77 53 97.

Contributo Retrofit

È il contributo riconosciuto alle persone fisiche che acquistano e installano sul proprio veicolo, di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4, un impianto di alimentazione a GPL o metano dotato di apposito codice di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115.

Il contributo Ecobonus - Retrofit dipende dalla tipologia di impianto omologato da installare:

TIPO DI IMPIANTO

CONTRIBUTO

GPL

€ 400

Metano

€ 800

L'iter prevede queste quattro fasi:

  • Prenotazione: l'installatore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la compilazione della domanda di accesso al contributo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata.
  • Erogazione: l'installatore riconosce il contributo all'acquirente dell'impianto mediante compensazione del prezzo di acquisto.
  • Rimborso: il costruttore dell'impianto rimborsa all'installatore il contributo erogato.
  • Recupero: il costruttore dell'impianto riceve dall'installatore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d'imposta.

Di seguito l'elenco dei requisiti per accedere all'incentivo:

  • il veicolo su cui effettuare l'installazione dell'impianto omologato risulti intestato ad una persona fisica, di categoria M1, con classe ambientale non inferiore ad Euro 4 e che, alla data di installazione dell'impianto, non risulti alimentato a GPL, a metano o ad alimentazione doppia;
  • l'impianto da installare sia nuovo di fabbrica e dotato di apposito codice di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115;
  • l'acquisto dell'impianto risulti effettuato dal 25 maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;
  • la data di collaudo dell'impianto installato sia successiva all'entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024;
  • la fattura attestante l'acquisto e l'installazione dell'impianto riporti indicazione del contributo statale e lo stesso venga detratto dal totale IVA inclusa;
  • l'installatore svolga come attività primaria o secondaria la riparazione meccanica di autoveicoli (ATECO 45.20.1 e 45.20.10) e la riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (ATECO 45.20.3 e 45.20.30).

Per veicoli ad alimentazione doppia si intendono i veicoli omologati per la circolazione con alimentazione a benzina/GPL o benzina/metano o diesel/GPL o diesel/metano.

Lo stanziamento vale per gli acquisti effettuati dal 25 maggio 2024 fino al 31 dicembre 2024. 

No, per lo stesso veicolo non è possibile presentare più di una domanda di accesso ai contributi.

Per l’ottenimento dell’incentivo, l’installazione dell’impianto GPL o metano deve essere effettuata su veicoli con alimentazione a Benzina o a Gasolio, oppure su veicoli ibridi Benzina/Elettrico o Gasolio/Elettrico.

No. I veicoli che hanno già usufruito di Ecobonus non potranno accedere all’incentivo Ecobonus – Retrofit.

No. Ma qualora sia versato all'atto della prenotazione dovrà essere documentato ed effettuato con pagamento tracciabile.

Possono essere agevolati gli impianti dotati di un codice di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115.

La fattura dovrà riportare, oltre all'indicazione dello sconto praticato in ragione del contributo statale, il nominativo dell'intestatario o del cointestatario del veicolo sul quale è stato installato l'impianto.

Il contributo statale essendo fisso, non comporta una riduzione della base imponibile IVA. La fattura deve pertanto riportare un riferimento al contributo Ecobonus ex DPCM 20 maggio 2024 che deve essere sottratto dal prezzo totale di acquisto dell'impianto e dell'installazione IVA inclusa. Dalla fattura dovrà, inoltre, risultare che le spese connesse all'intervento di acquisto e installazione dell'impianto (IVA esclusa) siano di valore non inferiore al contributo concedibile. 

Eventuali altri oneri, come ad esempio il costo del collaudo, possono essere presenti in fattura in riga separata e non concorrono al calcolo del prezzo di acquisto e installazione dell’impianto (IVA esclusa), che dalla fattura dovrà risultare di valore non inferiore al contributo concedibile.

 

Esempio: Impianto GPL

Impianto GPL

Base imponibile (es. prezzo di acquisto impianto e installazione al netto dell'IVA)

1.200,00 €

IVA 22%

264,00 €

Prezzo IVA compresa

1.464,00 €

Contributo statale Ecobonus DM 20 maggio 2024 per GPL

-400,00 €

Prezzo finale

1.064,00 €

 

Esempio: Impianto Metano

Impianto GPL

Base imponibile (es. prezzo di acquisto impianto e installazione al netto dell'IVA)

1.200,00 €

IVA 22%

264,00 €

Prezzo IVA compresa

1.464,00 €

Contributo statale Ecobonus DM 20 maggio 2024 per Metano

-800,00 €

Prezzo finale

664,00 

 

 

Al fine di prenotare l'incentivo sarà necessario essere in possesso della seguente documentazione:

  • copia dell'acconto, ove presente;
  • documento di identità in corso di validità dell'acquirente;
  • copia dell'ordine di acquisto dell'impianto dal cliente all'installatore;
  • copia della carta di circolazione del veicolo precedente all'intervento di trasformazione dell'alimentazione;
  • copia della carta di circolazione del veicolo successiva all'intervento di trasformazione dell'alimentazione, recante la data di collaudo dell'impianto installato;
  • copia della fattura di vendita e installazione dell'impianto che indichi la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale e il nominativo dell'intestatario o del cointestatario del veicolo sul quale è stato installato l'impianto.

No. L'ordine di acquisto dell'impianto dotato di un codice di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115. e l'installazione, nonché il collaudo dello stesso devono risultare effettuati in data pari o successiva all'entrata in vigore del decreto del 25 maggio 2024.

No. L'impianto dovrà essere dotato di un codice di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115. In mancanza il costruttore dell'impianto dovrà rivolgersi agli enti competenti per registrare ed omologare il proprio impianto ed ottenere il relativo codice di omologazione.

No. L'impianto dovrà essere un kit completo di un unico costruttore e/o importatore.

Il termine per il completamento delle prenotazioni è fissato a 120 giorni dalla data di inserimento della prenotazione.

No. Non è possibile usufruire dell'incentivo Retrofit su veicoli con alimentazione elettrica, idrogeno o ibridi elettrico/idrogeno.

Contributi Taxi e NCC

L'incentivo è riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 e all'art. 4 del DPCM 20 maggio 2024:

  • soggetti vincitori di concorso e assegnatari di nuove licenze;
  • titolari di licenza taxi;
  • soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

I contributi variano in base alla data di acquisto ed immatricolazione del veicolo nuovo e sono riconosciuti nel limite del "de minimis" previsto dal Regolamento UE n. 2023/2831

  • Per acquisti e immatricolazioni effettuati dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre 2024, il contributo è raddoppiato rispetto ai contributi previsti dall'art 2, comma 1 letta a), b) e c) del DPCM 20 maggio 2024:

M1 TAXI/NCC

 

Senza Rottamazione
(solo vincitori di concorso)

Con Rottamazione per classe Euro

0-20

12.000 €

 

Euro 0 - 2

 

22.000 €

Euro 3

 

20.000 €

Euro 4

 

18.000 €

Euro 5 - 6

 

12.000 €

21-60

8.000 €

 

Euro 0 - 2

 

16.000 €

Euro 3

 

12.000 €

Euro 4

 

11.000 €

Euro 5 - 6

 

8.000 €

61-135

  

Euro 0 - 2

 

6.000 €

Euro 3

 

4.000 €

Euro 4

 

3.000 €

 

  • Per acquisti e immatricolazioni effettuate dall'11 agosto 2023 al 24 maggio 2024, il contributo è raddoppiato rispetto ai contributi previsti dall'art 2, comma 1 letta a), b) e c) del DPCM 6 aprile 2022:

M1 TAXI/NCC

 

Senza Rottamazione
(solo vincitori di concorso)

Con Rottamazione per classe Euro

0-20

6.000 €

 

Euro 0 - 4

 

10.000 €

Euro 5 - 6

 

6.000

21-60

4.000 €

 

Euro 0 - 4

 

8.000 €

Euro 5 - 6

 

4.000

61-135

  

Euro 0 - 4

 

4.000 €

 

 

Il Regolamento (UE) 2023/2831 prevede che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibili a un'impresa unica non possa superare il massimale di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni. Se hai ricevuto aiuti «de minimis» negli ultimi tre anni, puoi verificare l'importo concedibile alla tua impresa direttamente sulla visura de minimis, Sezione 4, in corrispondenza del Settore Generale, colonna Impresa Unica RI e RNA, senza Registri SIAN e SIPA.

E' possibile verificare gli aiuti ricevuti sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sezione Trasparenza, al seguente link: RNA Trasparenza Aiuti.
Inserisci il CF della tua impresa per effettuare la ricerca, il sistema restituirà l'elenco di tutti gli aiuti di stato ricevuti.

Per sapere se tutti o parte degli aiuti ricevuti concorrono alla formazione del concedibile in De Minimis, sarà necessario cliccare sul dettaglio di ogni aiuto ricevuto e verificare (cfr ad es. colonna Regolamento/Comunicazione). Dopo aver controllato che l'elenco sia aggiornato con tutte le concessioni ricevute, il concedibile De Minimis sarà calcolabile sottraendo al limite massimo ex Regolamento UE 2831/2023, pari ad € 300.000,00, la somma degli aiuti de minimis ricevuti nell'ultimo triennio.

Se non hai mai richiesto né ricevuto aiuti «de minimis», l'importo complessivo concedibile per la tua impresa unica sarà pari al massimale previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831 di euro 300.000,00 nell'arco di 3 anni.

SI. Per i titolari di licenza taxi e i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la normativa prevede l'obbligo di rottamazione del proprio veicolo adibito al servizio. Solo i vincitori di concorso assegnatari di nuove licenze possono richiedere il contributo senza rottamazione per l'acquisto di veicoli M1 con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km.
Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rottamazione per l'acquisto di veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 61-135 g/km.

Per i titolari di licenza taxi e i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la normativa prevede l'obbligo di rottamazione del proprio veicolo adibito al servizio.

Si. Per l'acquisto di veicoli con livelli di emissioni di CO2 compreso tra 0-60 g/km i titolari di licenza taxi e i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente potranno consegnare per la rottamazione il proprio veicolo adibito al servizio, anche se di classe Euro 5 o Euro 6, ottenendo il medesimo contributo previsto per i vincitori di concorso in caso di acquisto senza rottamazione di veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km.

Non sarà, in ogni caso, possibile la rottamazione di un veicolo di classe Euro 5 o superiore per l'acquisto di un veicolo con emissioni CO2 comprese tra 61-135 g/km.

In questo caso il contributo previsto è pari a: € 12.000 per l'acquisto di veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 0-20 g/Km e € 8.000 per l'acquisto di veicoli con emissioni di CO2 comprese tra 21-60 g/Km.

Si, come evidenziato nel prospetto seguente:

Emissioni CO2 g/km

Prezzo di listino*

M1 0 – 20

35.000 euro

M1 21 – 60

45.000 euro

M1 61 – 135

35.000 euro

*E' il prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica comprensivo di optional; IVA e costi di messa in strada sono esclusi.

In caso di acquisto da parte dititolari di licenza taxi e da soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, oltre alla documentazione prevista per l'acquisto del veicolo di interesse dalla normativa di riferimento, il concessionario dovrà allegare:

  • La licenza dell'acquirente;
  • La Dichiarazione di atto notorio relativa al rispetto dei requisiti de Minimis.

In caso di acquisto da parte di vincitori di concorso assegnatari di nuova licenza, sarà necessario allegare:

  • L'attestato di vincita di concorso;
  • La licenza;
  • La Dichiarazione di atto notorio relativa al rispetto dei requisiti de Minimis.

SI. Per effettuare la richiesta la cooperativa di produzione e lavoro a proprietà collettiva potrà indicare i propri dati come acquirente del veicolo, e dovrà fornire, per ogni veicolo che intende acquistare, la copia della licenza e i dati del socio titolare conferente. Il concessionario dovrà indicare nell'apposita sezione dati Licenza, il numero di licenza e i dati del titolare della licenza. Il veicolo nuovo dovrà essere intestato alla cooperativa di produzione e lavoro a proprietà collettiva, così come il veicolo da consegnare per la rottamazione, che dovrà risultare di proprietà della cooperativa di produzione e lavoro a proprietà collettiva da almeno 12 mesi.

Resta fermo che sarà possibile inserire una richiesta di contributo per licenza, con obbligo di rottamazione, e fino a raggiungimento della capienza massima di aiuti de minimis concedibile alla cooperativa di produzione e lavoro a proprietà collettiva ex Regolamento UE n. 2023/2831.

Il possesso del requisito per la presentazione della richiesta della maggiorazione di contributo in qualità di vincitore di concorso assegnatario di nuove licenze ex art. 3, commi 2 e 3 del Decreto Legge 10 agosto 2023, è definito in base alla data del bando del concorso vinto.

Sono considerati vincitori di concorso assegnatari di nuove licenze ex art, 3 commi 2 e 3, del Decreto Legge 10 agosto 2023, i soggetti vincitori di un bando di concorso per assegnazione di licenze indetto a far data dall’11 agosto 2023, data di entrata in vigore del menzionato decreto legge.

I soggetti in possesso di licenza taxi per un concorso indetto in data antecedente all’11 agosto 2023, potranno richiedere il contributo in qualità di Titolari di licenza taxi con obbligo di rottamazione del proprio veicolo adibito al servizio.

Sì, sui titoli di spesa (fatture), sarà necessario riportare l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) associato alla prenotazione, rintracciabile direttamente in piattaforma. Per i titoli di spesa (fatture) relativi ad acquisti effettuati dall’11 agosto 2023 al 24 maggio 2024, quindi privi del Codice Unico di Progetto (CUP), sarà necessario provvedere all’integrazione per l’apposizione del CUP successivamente assegnato, mediante apposita procedura di integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438 del 2020.

Veicoli ammessi al contributo

Veicoli agevolati

Sono tre, ciascuna con caratteristiche specifiche:
automobili di categoria M1 ed M1 usati;
veicoli commerciali di categoria N1 e N2;
ciclomotori e motocicli di categoria da L1e a L7e

* Le spese di messa su strada sono relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.


 

CATEGORIA M1

CATEGORIA M1 usato

CATEGORIAN1

CATEGORIAN2

CATEGORIA Le

nuovi di fabbrica

Di prima immatricolazione in italia

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

producono emissioni di CO2< a 135 g/km (Euro 6 o superiore)

producono emissioni di CO2 fino a 160 g/km

Massa Totale a Terra < o = a 3,50 t

Massa Totale a Terra < o = a 7,2 t

- Elettrici

- Non elettrici (Euro 5 o superiore)

acquistati in Italia dal 25/05/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 25/05/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 25/05/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 25/05/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 25/05/2024 al 31/12/2024

Il prezzo(da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) compresi optional, esclusi messa su strada* e IVA inferiore a:

  • 35 mila euro per fascia 0-20 g/km di CO2
  • 45 mila euro per fascia 21-60 g/km di CO2
  • 35 mila euro per fascia 61-135 g/km di CO2

prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro

Non è previsto un tetto massimo relativo al prezzo del veicolo nuovo.

 
 

No. Non è prevista una lista chiusa. È bene verificare con il proprio concessionario/rivenditore o direttamente con il costruttore/importatore se i veicoli prescelti rientrano nei requisiti indicati dalla normativa.

No, non è previsto alcun limite per queste categorie. Se un acquirente compra veicoli di categorie diverse può prenotare contributi per tutti i veicoli prescelti.

No, né dal punto di vista della categoria di appartenenza né da quello della destinazione d’uso.

Quando la sua prima immatricolazione risulta a nome dell’acquirente indicato in prenotazione del contributo.

Se il concessionario non può occuparsi della demolizione del veicolo vecchio, per ragioni di distanza o a causa dello stato di conservazione, lo può fare direttamente l’acquirente.
In questo caso, il cliente o detentore consegnerà il veicolo al demolitore autorizzato, anche non convenzionato con le case costruttrici, e dovrà poi trasmettere al concessionario/rivenditore il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore e la richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore non potrà avere data antecedente alla data di sottoscrizione dell’atto di acquisto del veicolo nuovo.
La trasmissione di questo documento andrà fatta entro 30 giorni per i veicoli di categoria M1, N1 e N2 e entro 15 per quelli di categoria Le, a partire dalla consegna del veicolo nuovo, pena la mancata erogazione del contributo.

I veicoli agevolati sono solo quelli definiti nuovi di fabbrica. L’ammissibilità al contributo si ha solo se il veicolo corrisponde per caratteristiche a quelle di omologazione garantite dal costruttore/importatore e descritte nella carta di circolazione/DUC.

Bisogna fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione per il veicolo in questione.

No, perché non fanno parte di nessuna delle categorie per cui è previsto il riconoscimento del contributo.

Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.
Le procedure previste per la rottamazione del veicolo dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo nel caso di acquisto di veicoli della categoria M1, N1 o N2 ed entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo nel caso di acquisto di veicoli di categoria Le.
Se la consegna del nuovo veicolo avviene il 270° giorno dalla data di inserimento della prenotazione, il concessionario dovrà confermare la prenotazione in piattaforma, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice/importatrice del veicolo, ma potrà poi avvalersi di ulteriori 30 giorni, nel caso di acquisto di veicoli della categoria M1, N1 o N2, o di ulteriori 15 giorni, nel caso di acquisto di veicoli di categoria Le, per caricare in piattaforma i documenti relativi alla conclusione della procedura di rottamazione del vecchio veicolo, pena il non riconoscimento del contributo statale.

No. In mancanza di iscrizione negli appositi registri della Motorizzazione Civile non è possibile inserire e completare prenotazioni nella piattaforma informatica.

Auto

È il prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica, comprensivo di optional; IVA e costi di messa in strada sono esclusi.

No, la rottamazione è possibile solo per i veicoli Euro da 0 a 4.

No, perché la categoria N1 e N2 comprende i veicoli commerciali.

Devono appartenere a una classe ambientale non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e devono rispettare l’obbligo di rottamazione di veicoli della stessa categoria con classe ambientale da  0 a 4 e prezzo di listino minore di 35.000 euro inclusi gli optional, ma IVA e costi di messa in strada esclusi.

No, per questa fascia di emissioni il contributo viene erogato solo a fronte della rottamazione

Sì, perché è considerato parte integrante del veicolo.

Il livello è quello definito in sede di omologazione ed è verificabile sulla carta di circolazione/DUC, più precisamente al campo V.7.

Qui un prospetto riepilogativo:

 

M1

 

Senza Rottamazione

Con Rottamazione per classe euro

0-20

6.000 €

 

Euro 0 - 2

 

11.000 €

Euro 3

 

10.000 €

Euro 4

 

9.000 €

21-60

4.000 €

 

Euro 0 - 2

 

8.000 €

Euro 3

 

6.000 €

Euro 4

 

5.500 €

61-135

 

 

Euro 0 - 2

 

3.000 €

Euro 3

 

2.000 €

Euro 4

 

1.500 €

 

Sì, ma solo con leasing finanziario.

Dall'1 gennaio 2021 il numero g/km CO2 dal veicolo è determinato in base al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione/DUC.

Si, se l'acquisto è effettuato da parte di una persona fisica è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo intestato ad un familiare convivente.

Gli adattamenti di cui alla L. 104/1992 possono configurare parti accessorie, che non concorrono alla formazione del prezzo di listino. Potranno, tuttavia, essere effettuate delle valutazioni rispetto al caso specifico.

Auto usate

No. L’incentivo è destinato solo alle persone fisiche

I veicoli usati possono essere acquistati anche in leasing.

E’ il valore commerciale di un mezzo con determinate caratteristiche: marca/modello/versione, anzianità, chilometri percorsi, equipaggiamenti di cui è dotato.

Possono accedere all’incentivo le persone fisiche che acquistano un veicolo usato con prezzo e quotazione medie di mercato non superiore a 25.000 euro.

Per attestare la ‘quotazione media di mercato’ del veicolo va caricato in piattaforma un documento rilasciato da un quotatore terzo operante sul mercato (a titolo esemplificativo Eurotax e Infocar) dal quale risulti che la quotazione di vendita non sia superiore a 25.000 euro (comprensiva di optional e Iva, ad esclusione dei costi di trasferimento, ovvero IPT, emolumenti ACI, diritti, bolli). Il prezzo finale di vendita fatturato al cliente, dal quale andrà decurtato l’incentivo, potrà discostarsi dalla quotazione media ma non dovrà essere superiore a 25.000 euro.

E’ necessario indicarlo nell’atto di acquisto e nella fattura. Non vi è una dicitura specifica da riportare, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (es. Contributo veicoli usati art. 2 comma 1 lett. f) del DPCM 20 maggio 2024).

Il credito d’imposta viene riconosciuto direttamente al concessionario registrato in piattaforma.

I veicoli devono essere di categoria M1, classe euro non inferiore a 6 e con emissioni comprese tra 0-160 g/km di CO2.

Possono essere rottamati veicoli della stessa categoria omologati in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi.

No. Non è previsto uno sconto obbligatorio da parte del venditore.

Si. In merito all’acconto si applicano le stesse regole previste per il contributo Ecobonus.

Per i veicoli di categoria M1, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione senza alcuna distinzione al ciclo di omologa. (V7 del libretto o del DUC)

No. I veicoli, compresi quelli dimostrativi, che hanno già usufruito di incentivi statali al momento della prima immatricolazione sono esclusi.

In fase di inserimento della prenotazione sarà possibile verificare per ogni singolo veicolo se è eleggibile o meno per l'accesso agli incentivi per l’acquisto di veicoli usati.

Il danno è parte integrante del valore del veicolo e ne determina il prezzo finale.

E’ necessario presentare la carta di circolazione o Documento Unico dal quale si evince il passaggio di proprietà del veicolo. Inoltre, devono essere presentati il documento di consegna, l’atto di acquisto, la fattura di vendita, il certificato di proprietà (ove non presente il DUC) e la copia del titolo di anticipo, il documento rilasciato da un quotatore terzo operante sul mercato (a titolo esemplificativo Eurotax e Infocar) dal quale risulti che la quotazione di vendita non sia superiore a 25.000 euro (comprensiva di optional e Iva, ad esclusione dei costi di trasferimento, ovvero IPT, emolumenti ACI, diritti, bolli).

NO. Possono accedere all’incentivo solo i veicoli immatricolati per la prima volta in Italia.

È riconosciuto un contributo di euro 2.000.

La quotazione media di mercato è prevista espressamente dalla normativa e può essere attestata caricando in piattaforma un documento rilasciato da un quotatore terzo operante sul mercato (a mero titolo esemplificativo Eurotax e Infocar). In assenza di tale documento non sarà possibile accedere all’incentivo, a prescindere dal kilometraggio e dall’anzianità del veicolo.

E’ necessario completare la prenotazione entro 270 giorni dall’apertura in piattaforma. In caso di rottamazione, la stessa dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo.

Motocicli e ciclomotori

I primi sono i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione solo di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.

I secondi si dividono in tre sottogruppi:

Ibrido: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica per la trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo;

Ibrido bimodale: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica per la trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti;

Ibrido multimodale: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica per la trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste.

No, non sono previsti limiti di Kw per nessun veicolo di categoria Le.

Sì, è possibile solo in caso di acquisto da parte di persona fisica.

Sì, ma devono essere optional funzionali al veicolo, come il parabrezza o il bauletto.

In generale è bene ricordare che il contributo viene riconosciuto in percentuale sul prezzo di acquisto IVA esclusa

Questa definizione riguarda i veicoli di categoria Le che hanno sostituito il cosiddetto “targhino” 5 caratteri e il certificato di idoneità con la targa a sei caratteri e la relativa carta di circolazione.

Si invita l’intestatario del ciclomotore a rivolgersi all’Ufficio della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dei dati. I ciclomotori devono rispettare quanto previsto dalla riforma della legge del Codice della strada (Legge 120/10), devono cioè essere muniti del certificato di circolazione e della targa.

Questa descritta di seguito, in tutte le sue 3 fasi:

  • Inserire la prenotazione prima di sospendere la targa del veicolo vecchio
  • Sospendere la targa del veicolo da rottamare
  • Immatricolare il veicolo nuovo e completare la prenotazione.

NB: Nel caso di una prenotazione eseguita dopo la sospensione e l’immatricolazione del veicolo nuovo, la piattaforma non riconosce la targa sospesa associata al veicolo rottamato.

Sì, il veicolo consegnato deve:

  • appartenere a questa categoria
  • essere omologato alle classi Euro da 0 a 3.
  • intestato da almeno 12 mesi all’acquirente del nuovo veicolo a uno dei suoi familiari conviventi

Devono appartenere ad una classe ambientale non inferiore a Euro 5.

Semplicemente come “sconto del venditore”.

Sì, ma solo con leasing finanziario

Sì, è possibile, per esempio, rottamare un veicolo L1e per acquistarne uno L2e o L3e, e così via.

Veicoli commerciali

Il DPCM 20 maggio 2024 ha introdotto tre categorie di alimentazione per i veicoli commerciali N1 e N2:

  • BEV e FCEV;
  • alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido);
  • alimentazione tradizionale.

L’alimentazione si trova indicata alla voce P3. della carta di circolazione/DUC.

Sì, la MTT deve essere < o = a 3,50 t per i veicoli di categoria N1 e < o = a 7,2 t per quelli di categoria N2.  Questa informazione è riportata alla voce F.2 della carta di circolazione/DUC.

Sì, il veicolo usato deve essere della stessa categoria di quello che si intende acquistare e omologato in una classe fino a Euro 4.

No, il DPCM 20 maggio 2024 non prevede alcun obbligo da parte del concessionario/rivenditore in merito all’applicazione di uno sconto.

L’obbligo di rottamazione è previsto esclusivamente in caso di acquisto di veicoli di categoria N1 e N2 ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale.

Sarà necessario allegare due ulteriori documenti:

  • Dichiarazione rilasciata dall'utilizzatore relativa alla presa d'atto dello sconto sui canoni mensili volta ad accertare che il contributo venga sottratto sotto forma di uno sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la PMI che noleggia il veicolo incentivato;
  • Ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a 3 anni.

L'ordine finalizzato alla stipula del contratto di noleggio è un documento obbligatorio per l'ottenimento del contributo e deve risultare emesso e nella disponibilità del concessionario al momento dell'inserimento della prenotazione o in data antecedente.
In ogni caso l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo non potranno essere antecedenti al 25 maggio 2024, data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024.

In caso di prenotazioni inserite per acquisti ed immatricolazioni effettuati a far data dal 25 maggio 2024, data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, annullate dal concessionario prima del perfezionamento della fase di Completamento, salvo disponibilità dei fondi, sarà possibile inserire una nuova prenotazione per il medesimo acquisto, purché il contratto risulti stipulato a far data dal 25 maggio 2024, in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento. Non è consentito prenotare gli incentivi di cui al DPCM 20 maggio 2024 in riferimento ad acquisti ed immatricolazioni effettuati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto (25 maggio 2024).

Le imprese acquirenti di veicoli commerciali dovranno rilasciare e consegnare al concessionario le dichiarazioni di cui agli Allegati 3 e 4 della Circolare 27 maggio 2024, consultabile e scaricabile nella sezione Documenti e moduli del sito.
Le Società di Noleggio acquirenti di un veicolo commerciale elettrico, dovranno consegnare al concessionario, oltre alla documentazione relativa all'ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una piccola e media impresa esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a 3 anni, anche le dichiarazioni di cui agli Allegati 3 e 4 della Circolare 27 maggio 2024, rilasciate dalla PMI ordinante.
La documentazione di cui sopra sarà richiesta al concessionario per il completamento della prenotazione.

Sì, anche per veicoli N1 e N2, introdotti dalla Legge di bilancio 2021 e dal DPCM 6 aprile 2022 restano valide le indicazioni del DM 20 marzo 2019.

Sì, perché si tratta sempre di veicoli commerciali.

Sì, perché si tratta di una sottocategoria di N1.

Sì, l’acconto è dovuto anche per la categoria N1 e N2.

No, non sono previsti limiti ai prezzi di listino. 

Sì, ma solo con leasing finanziario.

Destinatari del contributo

Ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, le tipologie di acquirente sono definite secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Persone fisiche e giuridiche

Fascia 0-20 g/km CO2

Persone fisiche e giuridiche

Fascia 21-60 g/km CO2

Solo persone fisiche

Fascia 61-135 g/km CO2

Solo persone fisiche

Veicoli M1 usati

Ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.40.1, le tipologie di acquirente sono definite secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Persone fisiche e giuridiche*

Alimentazione elettrica

Solo persone fisiche

Alimentazione non elettrica

L’accesso ai fondi Ecobonus Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) l’acquisto è possibile sia per le persone fisiche che giuridiche.

 

PMI esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi

  • Alimentazione BEV e FCEV;
  • Alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido);
  • Alimentazione tradizionale

Società di noleggio*

       Alimentazione BEV e FCEV

* previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a 3 anni.

Qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
Ai sensi del Decreto 18.04.2005 (GU 238/2005) rientrano fra le PMI anche:

  • attività artigianali;
  • altre attività a titolo individuale o familiare;
  • società di persone;
  • associazioni che esercitano regolare attività economica.

Per ulteriori informazioni anche in relazione all'eventuale condizione di impresa associata e collegata si rimanda al Decreto 18 aprile 2005  

Definizione PMI

Numero di dipendenti

Fatturato

Totale di bilancio

Micro Impresa

meno di 10

non superiore a 2 milioni di euro

non superiore a 2 milioni di euro

Piccola impresa

meno di 50

non superiore a 10 milioni di euro

non superiore a 10 milioni di euro

Media impresa

meno di 250

non superiore a 50 milioni di euro

non superiore a 43 milioni di euro

Se l’acquisto è effettuato da soggetti economici (professionisti, ditte, società), potranno accedere con partita IVA. Se l’acquisto è effettuato in quanto persona fisica, si accederà solo con codice fiscale e tutta la documentazione (contratto di acquisto, libretto di circolazione, fattura) sarà intestata alla persona fisica e relativo codice fiscale.

Le imprese che riportano il codice ATECO 45.11.0 (o i relativi sottocodici) come attività primaria sono escluse dai bonus. Quindi, le imprese che svolgono attività di commercio di autoveicoli come attività secondaria possono accedere ai bonus.

Tutte le PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio possono accedere ai contributi, indipendentemente dal settore di appartenenza e dal codice ATECO di riferimento

Le imprese che riportano il codice ATECO 45.40.1 come attività primaria sono escluse dai bonus. Quindi, le imprese che svolgono attività di commercio di motocicli e ciclomotori come attività secondaria possono accedere ai bonus. 

Solo il concessionario. Chi acquista deve rivolgersi a lui, l’unico soggetto autorizzato a gestire tutta la procedura di prenotazione ed erogazione dell’Ecobonus.

La procedura di prenotazione consente l’inserimento di un solo nominativo legato al veicolo.  Questo dovrà corrispondere all’intestatario del veicolo registrato alla Motorizzazione Civile (e non al cointestatario). Se i dati non dovessero risultare identici, potrebbe venir meno il riconoscimento del contributo.

Il concessionario riconosce l’Ecobonus tramite compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.

Non sempre. Se il veicolo scelto è di categoria M1 con emissioni < o = a 60 g/km CO2 , Le elettrico o N1/N2 ad alimentazione BEV e FCEV si può prenotare senza obbligo di rottamazione del vecchio.

Sì, l’importante è che sia l’intestatario del vecchio veicolo a produrre la richiesta di cancellazione per rottamazione. Nel caso questa venga prodotta dal cointestatario, occorre che l’intestatario dichiari per iscritto di aver dato il consenso alla rottamazione. Questa sua autodichiarazione andrà allegata alla copia della richiesta di cancellazione per rottamazione e inserita in piattaforma durante la prenotazione del contributo.

NB: se risultasse che l’intestatario del nuovo veicolo non sia né intestatario né cointestatario del veicolo rottamato, non avrà diritto all’Ecobonus.

Si, a patto che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al defunto e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede.

No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa.

Chiedere e ottenere il contributo

Come chiedere e ottenere il contributo

L’iter prevede queste quattro fasi:

  1. Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata.
  2. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto
  3. Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato
  4. Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta

In caso di veicoli di categoria M1 Usato l’iter si riduce a tre fasi:

  1. Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata.
  2. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto
  3. Recupero: il concessionario recupera il contributo sotto forma di credito d’imposta.

Il costruttore/importatore deve prima di tutto adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 6 del Decreto 20 marzo 2019, commi da 1 a 10.
La richiesta di recupero si inoltra tramite un F24 compilato via telematica sui canali dell’Agenzia delle Entrate, a cui spetta il riconoscimento del credito di imposta.
In caso di veicoli di categoria M1 Usato il credito d’imposta viene riconosciuto direttamente al concessionario registrato in piattaforma. Quest’ultimo inoltrerà la richiesta di recupero tramite un F24 compilato via telematica sui canali dell’Agenzia delle Entrate, a cui spetta il riconoscimento del credito di imposta.

No, la lista d’attesa non è prevista.  In questo caso, il concessionario può verificare nel tempo la disponibilità di contributi derivanti da eventuali annullamenti e procedere con una nuova prenotazione.

In questo campo della piattaforma si deve riportare quanto indicato sulla carta di circolazione nel rispetto dell’art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

No, non è previsto un numero massimo di prenotazioni al giorno.

Solo per i veicoli di categoria L ad alimentazione non elettrica è obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di vendita.

Prezzo di vendita
(prezzo di listino + optional, base imponibile)

 € 6.000

Sconto totale applicato
(sono inclusi tutti gli sconti applicati da parte del venditore e deve essere almeno il 5% del prezzo di vendita)

 € 300

Prezzo di acquisto

 € 5.700

IVA

 € 1.254

Totale della fattura

 € 6.954

Contributo statale Ecobonus
(40% del prezzo di acquisto)

 € 2.280

Totale della fattura al netto del contributo

 € 4.674

 

Per questa categoria di veicoli acquistati con i fondi stanziati dal DPCM 20 maggio 2024 non c’è alcun limite.
Se i veicoli sono stati acquistati beneficiando del contributo Ecobonus ex lege n. 178/2020 il limite è di 500 veicoli all’anno.
In caso di acquisti fatti da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo il limite è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.
Per rapporto di controllo si intende la presenza tra due o più società di un unico centro d'interessi, con direzione unitaria e con patrimoni destinati al conseguimento di una finalità comune.

No, non è previsto un numero massimo di annullamenti.

No, solo in caso di leasing finanziario.

Il contributo va sottratto dal totale della fattura, quindi dal prezzo IVA inclusa. E' necessario che la fattura riporti almeno anche l'importo al netto del contributo. Qui tre prospetti di calcolo, a titolo di esempio, su veicoli di categorie diverse:

M1, N1 e N2

Base imponibile (Prezzo di listino IVA esclusa meno eventuale sconto commerciale)

€ 20.000

IVA

€ 4.400

Prezzo di acquisto IVA compresa

€ 24.400

Contributo statale Ecobonus

€ 5.000

Totale della fattura

€ 19.400

 

Le elettrici (ciclomotori/motoveicoli)

Base imponibile (Prezzo di listino IVA esclusa meno eventuale sconto commerciale)

€ 1.000

IVA

€ 220

Prezzo di acquisto IVA compresa

€ 1.220

Contributo statale Ecobonus

€ 300

Totale della fattura

€ 920

 

Le non elettrici (ciclomotori/motoveicoli)

Prezzo del veicolo
(prezzo di listino IVA esclusa + optional, base imponibile)

€ 6.000

Sconto totale applicato
(tutti gli sconti applicati dal concessionario/rivenditore partendo da un minimo del 5% sul prezzo di vendita)

 € 300

Prezzo di acquisto

 € 5.700

IVA

 € 1.254

Totale della fattura

 € 6.954

Contributo statale Ecobonus (40% del prezzo di acquisto)

 € 2.280

Totale della fattura al netto del contributo

 € 4.674

 

Per acconto s'intende qualsiasi forma di anticipazione del prezzo d'acquisto del veicolo purché documentata ed inserita in fase di prenotazione.

Qualora l'anticipo sia versato ad un intermediario finanziario che lo incassa per conto del venditore è necessario allegare, oltre alla ricevuta del pagamento, anche il mandato che l'intermediario ha per conto del venditore.

Sì, per tutte le categorie di veicoli (M1, N1, N2 e Le), al momento della prenotazione, si deve versare un acconto anche nel caso in cui l’acquisto preveda un finanziamento al 100%.

Ad ogni prenotazione deve corrispondere il versamento di un acconto. Quindi non è ammesso il versamento di un unico acconto per più prenotazioni.

Non è previsto un importo minimo.

Il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2023, modificativo del DM 20 marzo 2019, entrato in vigore con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2023, ha esteso a 270 giorni il termine per il completamento delle prenotazioni che interessa tutte le categorie di veicoli nuovi ammesse al contributo (M1, N1, N2 e L).

Le nuove prenotazioni avranno tutte in automatico la nuova scadenza fissata a 270 giorni.

Anche le prenotazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto beneficiano del nuovo termine: se, per esempio, dalla data di inserimento della prenotazione sono trascorsi 80 giorni, ne restano a disposizione altri 190, per un totale di 270.

In sostituzione dell’acconto è necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dal concessionario con relativo timbro con la quale si evidenzia:

  • che l’acquisto è stato effettuato da parte di società di autonoleggio;
  • che in piattaforma i campi relativi all’acconto sono stati compilati esclusivamente al fine di procedere con la prenotazione.

Alla stessa va allegata la copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Resta ferma la necessità che tutta la documentazione, relativa all’acquisto del veicolo senza il versamento dell’acconto, risulti coerente con quanto sopra dichiarato e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Contributi ISEE

Le auto (categoria M1) con emissioni fino 60 g/Km CO2.

Solo una persona per ogni nucleo familiare.

I contributi sono maggiorati del 25% rispetto a quelli esistenti, come indicato in tabella:

 

M1 – ISEE inferiore a 30.000

 

Senza rottamazione

Con rottamazione per classe Euro

0-20

7.500 €

 

Euro 0 - 2

 

13.750 €

Euro 3

 

12.500 €

Euro 4

 

11.250 €

Euro 5

 

8.000 €

21- 60

5.000 €

 

Euro 0 - 2

 

10.000 €

Euro 3

 

7.500 €

Euro 4

 

6.875 €

Euro 5

 

5.000 €

E’ necessario presentare un’apposita dichiarazione (Allegato 5) indicando gli estremi dell’ISEE:

  • Protocollo INPS-ISEE (esempio: INPS-ISEE-202X-XXXXXXXXX-00)
  • Data di validità dell’ISEE

Inoltre, occorre dichiarare che nessun componente del nucleo familiare ha già fruito del medesimo contributo oggetto di maggiorazione.

Bisogna allegare anche copia del Documento di Identità e Codice Fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

La nuova CIE prevede indicazione del Codice Fiscale, tuttavia la Tessere Sanitaria resta da allegare nel caso in cui il documento d’identità presentato fosse ancora quello cartaceo, dunque privo di Codice Fiscale.

Si, anche in caso di acquisto con maggiorazione ISEE è necessario mantenere la proprietà del veicolo per almeno 12 mesi.

E’ necessario caricare in piattaforma Allegato 1_Dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi.

Si, la rottamazione è possibile per i veicoli Euro da 0 a 5.

Si, è possibile.

L’ISEE del primo intestatario del veicolo nuovo, che deve corrispondere all’acquirente indicato in prenotazione.

I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio fino al 31 dicembre 2024.

 

 


 

Contributo Prenotabile

Le risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 6 del DPCM 20 maggio 2024 sono riassunte nel seguente prospetto:

Residuo 2022

Fondo

Stanziamento

Residuo M1 2022 [61-135]

312.773.392,45

Residuo L Elettrico 2022

17.504.741,08

Totale

330.278.133,53

 

Residuo 2023

Fondo

Stanziamento

Residuo M1 2023 [0-20]

49.986.005,71

Residuo M1 2023 [0-20] riserva taxi/NCC

10.000.000,00

Residuo M1 2023 [21-60]

26.008.616,08

Residuo M1 2023 [21-60] riserva taxi/NCC

4.000.000,00

Residuo M1 2023 [61-135]

83.151.507,70

Residuo M1 2023 [61-135] riserva taxi/NCC

6.000.000,00

Residuo L Elettrico 2023

156.132,23

Residuo N1/N2 2023

39.743.461,09

Residuo N1/N2 2023 riserva BEV/FCEV

13.247.820,37

Residuo M1 2023 - usato

19.984.926,42

Residuo M1 2023 - Retrofit GPL

3.996.985,28

Residuo M1 2023 - Retrofit Metano

5.995.477,93

Totale

262.270.932,81

 

Rimodulazione fondi 2024

Fondo

Stanziamento

M1 2024 [0-20]

180.000.000,00

M1 2024 [21-60]

110.000.000,00

L Elettrico 2024

15.000.000,00

L Non Elettrico 2024

5.000.000,00

Totale

310.000.000,00

 

Legge di Bilancio 2021 - Anno 2024

Fondo

Stanziamento

L Elettrico Legge di Bilancio

30.000.000,00

Totale

30.000.000,00

 

Dipende dalla categoria a cui il veicolo appartiene.

Qui trovi tre tabelle riepilogative, una per ogni categoria avente diritto secondo quanto indicato nel DPCM 20 maggio 2024:

M1

 

Senza Rottamazione

Con Rottamazione per classe euro

0-20

6.000 €

 

Euro 0 - 2

 

11.000 €

Euro 3

 

10.000 €

Euro 4

 

9.000 €

21-60

4.000 €

 

Euro 0 - 2

 

8.000 €

Euro 3

 

6.000 €

Euro 4

 

5.500 €

61-135

  

Euro 0 - 2

 

3.000 €

Euro 3

 

2.000 €

Euro 4

 

1.500 €

 

 

Le

Alimentazione

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3*

Senza rottamazione

Elettrica

40% del prezzo d'acquisto
fino a massimo € 4.000 (IVA esclusa)

30% del prezzo d'acquisto
fino a massimo € 3.000 (IVA esclusa)

Non elettrica

40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 2.500 (IVA esclusa)
È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.

ND

*ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi)

 

N1 e N2

Massa totale a terra

Rottamazione

BEV e FCEV

Alimentazioni alternative

(CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido)

Alimentazioni tradizionali

0 - 1,49 t

senza rottamazione

2.200 €

 

 

con rottamazione

4.000 €

1.500 €

1.000 €

1,50 - 2,50 t

senza rottamazione

4.500 €

 

 

con rottamazione

8.000 €

2.500 €

1.500 €

2,51 - 3,49 t

senza rottamazione

10.000 €

 

 

con rottamazione

12.000 €

3.000 €

2.000 €

3,50 - 4,24 t

senza rottamazione

14.000 €

 

 

con rottamazione

16.000 €

4.500 €

3.500 €

4,25 - 7,2 t

senza rottamazione

16.000 €

 

 

con rottamazione

18.000 €

5.500 €

4.500 €

 

Non sempre. Se il veicolo scelto è di categoria M1 con emissioni < di 60 g/km CO2, Le elettrico o N1/N2 ad alimentazione BEV e FCEV si può prenotare senza obbligo di rottamazione del vecchio.

La possibilità di cumulo con altri contributi nazionali è vietata per veicoli di categoria M1, N1 e N2, mentre non sono indicate restrizioni in merito alla cumulabilità con altri incentivi regionali e provinciali. Sui veicoli di categoria Le non sono previste restrizioni di alcun tipo.

Documenti da produrre

Questo documento è ammesso solo in caso di acquisto con rottamazione di un veicolo intestato a un familiare convivente e va reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nella dichiarazione bisogna precisare che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone, indicando per ognuna: nome e cognome, luogo e data di nascita e grado di parentela.
Sarà anche necessario attestare di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Per consentire ai Concessionari/Venditori di effettuare idonei controlli, anche a campione, la Dichiarazione sostitutiva dovrà contenere l’autorizzazione a verificare i dati in essa contenuti da parte del soggetto ricevente, rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.

Alla Dichiarazione va allegata copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Sì, il DPCM 20 maggio 2024 prevede il caricamento delle seguenti dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte contestualmente all’atto di acquisto:

  • consenso informato dell’acquirente, per il requisito di mantenimento della proprietà per 12 mesi in caso di veicoli di categoria M1, M1 usati e Le acquistati da persone fisiche;
  • dichiarazione di mantenimento della proprietà, per il requisito di mantenimento della proprietà per 24 mesi in caso di veicoli di categoria M1, Le, N1 e N2 acquistati da persone giuridiche;
  • dichiarazione PMI, per l’acquisto di veicoli di categoria N1 e N2;
  • dichiarazione trasporto in conto proprio o di terzi, per l’acquisto di veicoli di categoria N1 e N2;
  • dichiarazione ISEE e nucleo familiare.

A questi documenti va allegata la copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Per la dichiarazione ISEE è necessario presentare anche i documenti di identità e il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare in unico .pdf da inserire in piattaforma unitamente alla dichiarazione.

Scarica il modello

Dopo aver precisato la modalità in cui si svolge l’attività, occorre precisare quanto segue:

  • In caso di trasporto in proprio con un veicolo dotato di una MTT > a 6 t, bisogna indicare il numero di licenza;
  • In caso di trasporto conto terzi con un veicolo dotato di una MTT > a 1,5 t, bisogna indicare il numero di registrazione all’Albo e al Registro Elettronico Nazionale.

Il contributo deve essere indicato nell’atto di acquisto e nella fattura emessa dal concessionario/rivenditore.
In caso di leasing finanziario, l’importo dovrà essere riportato nel contratto e nella dichiarazione redatta dalla società di leasing. 
Non è prevista una dicitura specifica, l’importante è che si faccia riferimento al contributo statale e alla normativa che lo regola: il DPCM 20 maggio 2024.

Oltre al Contratto di leasing è necessario presentare la dichiarazione della società di leasing che indichi il veicolo concesso in locazione, l’ammontare del contributo Ecobonus, il veicolo consegnato per la rottamazione e il riferimento alla relativa fattura di acquisto.
Ai fini del completamento della prenotazione del contributo in piattaforma, è necessario trasmettere copia della fattura di acquisto in allegato alla suddetta dichiarazione.

Questo sconto è previsto solo per i veicoli di categoria Le non elettrici e deve essere registrato nel contratto di leasing e nella dichiarazione emessa dalla società di leasing.

No, però in alternativa è possibile presentare il foglio complementare o l’estratto cronologico.

È sufficiente presentare il Certificato di cessazione della circolazione rilasciato dagli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile o dai Centri Servizi Motorizzazione (C.S.M.) attivi presso le Agenzie di pratiche auto. L’attestazione deve essere rilasciata nei 15 giorni previsti per il perfezionamento della prenotazione.

In sostituzione, è possibile produrre il certificato di cessazione della circolazione rilasciato dagli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile. Sarà cura del costruttore/importatore conservarlo per 5 anni secondo la normativa vigente.

No, per prenotare il contributo occorre trasmettere copia della richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. Per richiedere il rimborso del contributo erogato, il concessionario/rivenditore  deve poi produrre al costruttore/importatore il certificato di cancellazione previsto dall’art. 6 comma 9 lett. b) del D.M. 20 marzo 2019 o il certificato di cessazione dalla circolazione (ex art. 10 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 - “Decreto crescita”), insieme a tutta la documentazione prevista dallo stesso articolo.

Sostituisce la Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà, ai sensi del D.Lgs. n. 98/2017 e ss.mm.ii..
Rispetto al vecchio libretto è presente nell’ultimo riquadro in basso a destra la dicitura che indica il numero progressivo del PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

È il contratto di compravendita/locazione finanziaria per l’acquisto del veicolo in cui deve essere indicato con chiarezza lo sconto praticato in ragione del contributo statale e, nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato e destinato alla rottamazione.

È il documento che attesta l’avvenuta consegna del veicolo nuovo da parte del concessionario/rivenditore all’acquirente finale. Oltre ai dati del veicolo, deve indicare anche la data di consegna.

DPCM 6 aprile 2022

Contributi ISEE anno 2022 e Autonoleggio

Le auto (categoria M1) con emissioni fino 60 g/Km CO2.

Solo una persona per ogni nucleo familiare.

I contributi sono maggiorati del 50% rispetto a quelli esistenti, come indicato in tabella:

 

M1 – ISEE inferiore a 30.000

Livello di emissioni g/Km CO2

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4

Senza rottamazione

0-20

€ 7.500

€ 4.500

21-60

€ 6.000

€ 3.000

E’ necessario presentare un’apposita dichiarazione (allegato A) indicando gli estremi dell’ISEE:

  • Protocollo INPS-ISEE (esempio: INPS-ISEE-202X-XXXXXXXXX-00)
  • Data di validità dell’ISEE

Inoltre, occorre dichiarare che nessun componente del nucleo familiare ha già fruito del medesimo contributo oggetto di maggiorazione.
Bisogna allegare anche copia del Documento di Identità e Codice Fiscale dell’acquirente e degli altri componenti del nucleo familiare.

I contributi sono concessi per gli acquisti dal 4 ottobre 2022, data di entrata in vigore del DPCM 4 agosto 2022, al 31 dicembre 2022.

Si, anche in caso di acquisto con maggiorazione ISEE è necessario mantenere la proprietà del veicolo per almeno 12 mesi.
E’ necessario caricare in piattaforma il consenso informato (allegato B)

Si, è possibile.

L’ISEE del primo intestatario del veicolo nuovo, che deve corrispondere all’acquirente indicato in prenotazione.

Le persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio (Ateco 77.11) diverso dal car sharing.

I contributi riconosciuti per l’autonoleggio sono pari al 50% di quelli previsti per il car sharing.
Il requisito di mantenimento della proprietà e la finalità dell’utilizzo del veicolo per l’autonoleggio è di 12 mesi, per il car sharing di 24 mesi.

Bisogna caricare la nuova dichiarazione (Allegato 3) di attività di autonoleggio e mantenimento proprietà 12 mesi.
Con la dichiarazione l’acquirente certifica che il veicolo acquistato è impiegato in attività di autonoleggio con finalità commerciali, diverse da quelle previste dal primo periodo dell’art. 2, comma 2 del DPCM 6/4/2022 (car sharing) oltre al mantenimento della proprietà, entrambi per 12 mesi.

Si, per 12 mesi devono essere mantenute:

  • la proprietà;
  • l’impiego in attività di autonoleggio diverso dal car sharing.

Questi i contributi concessi:

M1 – autonoleggio

Livello di emissioni g/Km CO2

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4

Senza rottamazione

0-20

€ 2.500

€ 1.500

21-60

€ 2.000

€ 1.000

I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

Si, è possibile.

In sostituzione dell’acconto è necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dal concessionario con relativo timbro con la quale si evidenzia:

  • che l’acquisto è stato effettuato da parte di società di autonoleggio;
  • che in piattaforma i campi relativi all’acconto sono stati compilati esclusivamente al fine di procedere con la prenotazione.

Alla stessa va allegata la copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Resta ferma la necessità che tutta la documentazione, relativa all’acquisto del veicolo senza il versamento dell’acconto, risulti coerente con quanto sopra dichiarato e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Risorse stanziate e contributi 2022

Lo stanziamento totale messo a disposizione dal DPCM 6/4/2022 e ss.mm.ii e dalla L.178/2020 art. 1 comma 691 per l’anno 2024 è pari a euro 640.000.000, così suddiviso sulle tre categorie:

 

AUTO M1

Livello di emissioni g/Km CO2

Acquirente

Stanziamento (ml/€)

Normativa

0-20

Persona fisica e Persona giuridica con finalità di car sharing/autonoleggio commerciale

194.750.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

0-20

Persona giuridica con finalità di car sharing/autonoleggio commerciale

10.250.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

21-60

Persona fisica e Persona giuridica con finalità di car sharing/autonoleggio commerciale

232.750.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

21-60

Persona giuridica con finalità di car sharing/autonoleggio commerciale

12.250.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

61-135

Persona fisica

120.000.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

Totale

 

570.000.000

 

 

 

VEICOLI COMMERCIALI N1 e N2

Acquirente

Stanziamento (ml/€)

Normativa

PMI – trasporto di merci in c/proprio o in c/terzi

20.000.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

Totale

20.000.000

 

 

 

MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Alimentazione

Acquirente

Stanziamento (ml/€)

Normativa

Elettrica

Persona fisica e persona giuridica

30.000.000

L.178/2020 art. 1 comma 691

Elettrica

Persona Fisica

15.000.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

Non Elettrica

Persona Fisica

5.000.000

DPCM 6 aprile 2022 art. 3 co.2 lett. c) e ss. mm. ii.

Totale

 

50.000.000

 

Nel caso di acquisto di un veicolo M1, la norma prevede una riserva del 5% prelevata dal fondo previsto per questa categoria. Il totale della riserva è pari a 22,5 milioni di euro, così suddivisi:

 

Veicoli di categoria M1 - car sharing

Livello di emissioni g/Km CO2

Riserva disponibile (ml/€)

0-20  

10.250.000

21-60  

12.250.000

Dipende dalla categoria a cui il veicolo appartiene. Qui trovi tre tabelle riepilogative, una per ogni categoria avente diritto secondo quanto indicato nel DPCM 6 aprile 2022:

 

Veicoli di categoria M1

Livello di emissioni g/Km CO2

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 4

Senza rottamazione

0-20

€ 5.000

€ 3.000

21-60

€ 4.000

€ 2.000

61-135

€ 2.000

ND

 

Veicoli di categoria N1 e N2

Massa totale a terra
(t)

N1

N2


0 - 1,5

€ 4.000

ND


1,51 - 3,5

€ 6.000

ND


3,51 - 7

ND

€ 12.000


7,1 - 12

ND

€ 14.000

 

Veicoli di categoria Le 

Alimentazione

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro da 0 a 3*

Senza rottamazione

Elettrica

40% del prezzo d'acquisto
fino a massimo € 4.000 (IVA esclusa)

30% del prezzo d'acquisto
fino a massimo € 3.000 (IVA esclusa)

Non elettrica

40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 2.500 (IVA esclusa)
È obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di acquisto.

ND

*ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi)

 

 

La possibilità di cumulo con altri contributi nazionali è vietata per veicoli di categoria M1, N1 e N2, mentre non sono indicate restrizioni in merito alla cumulabilità con altri incentivi regionali e provinciali. Sui veicoli di categoria Le non sono previste restrizioni di alcun tipo.

Come si chiede e si ottiene il contributo 2022

L’iter prevede queste quattro fasi:

  1. Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata.
  2. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto
  3. Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato
  4. Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta

Il costruttore/importatore deve prima di tutto adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 6 del Decreto 20 marzo 2019, commi da 1 a 10.
La richiesta di recupero si inoltra tramite un F24 compilato via telematica sui canali dell’Agenzia delle Entrate, a cui spetta il riconoscimento del credito di imposta.

No, la lista d’attesa non è prevista.  In questo caso, il concessionario può verificare nel tempo la disponibilità di contributi derivanti da eventuali annullamenti e procedere con una nuova prenotazione.

In questo campo della piattaforma si deve riportare quanto indicato sulla carta di circolazione nel rispetto dell’art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.

No, non è previsto un numero massimo di prenotazioni al giorno.

Solo per i veicoli di categoria L ad alimentazione non elettrica è obbligatorio uno sconto del venditore pari ad almeno il 5% del prezzo di vendita.

 

Prezzo di vendita
(prezzo di listino + optional, base imponibile)

 € 6.000

Sconto totale applicato
(sono inclusi tutti gli sconti applicati da parte del venditore e deve essere almeno il 5% del prezzo di vendita)

 € 300

Prezzo di acquisto

 € 5.700

IVA

 € 1.254

Totale della fattura

 € 6.954

Contributo statale Ecobonus
(40% del prezzo di acquisto)

 € 2.280

Totale della fattura al netto del contributo

 € 4.674

Per questa categoria di veicoli acquistati con i fondi stanziati dal DPCM 6 aprile 2022 non c’è alcun limite.
Se i veicoli sono stati acquistati beneficiando del contributo Ecobonus ex lege n. 178/2020 il limite è di 500 veicoli all’anno.
In caso di acquisti fatti da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo il limite è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.
Per rapporto di controllo si intende la presenza tra due o più società di un unico centro d'interessi, con direzione unitaria e con patrimoni destinati al conseguimento di una finalità comune.

No, non è previsto un numero massimo di annullamenti

No, solo in caso di leasing finanziario.

Il contributo va sottratto dal totale della fattura, quindi dal prezzo IVA inclusa. E’ necessario che la fattura riporti anche l’importo al netto del contributo. Qui tre prospetti di calcolo, a titolo di esempio, su veicoli di categorie diverse:

 

M1, N1 e N2

Base imponibile (Prezzo di listino IVA esclusa meno eventuale sconto commerciale)

€ 20.000

IVA

€ 4.400

Prezzo di acquisto IVA compresa

€ 24.400

Contributo statale Ecobonus

€ 5.000

Totale della fattura

€ 19.400

 

Le elettrici (ciclomotori/motoveicoli)

Base imponibile (Prezzo di listino IVA esclusa meno eventuale sconto commerciale)

€ 1.000

IVA

€ 220

Prezzo di acquisto IVA compresa

€ 1.220

Contributo statale Ecobonus

€ 300

Totale della fattura

€ 920

 

Le non elettrici (ciclomotori/motoveicoli)

Prezzo del veicolo
(prezzo di listino IVA esclusa + optional, base imponibile)

€ 6.000

Sconto totale applicato
(tutti gli sconti applicati dal concessionario/rivenditore partendo da un minimo del 5% sul prezzo di vendita)

 € 300

Prezzo di acquisto

 € 5.700

IVA

 € 1.254

Totale della fattura

 € 6.954

Contributo statale Ecobonus (40% del prezzo di acquisto)

 € 2.280

Totale della fattura al netto del contributo

 € 4.674

 
 

Per acconto s'intende qualsiasi forma di anticipazione del prezzo d'acquisto del veicolo purché documentata ed inserita in fase di prenotazione.

Qualora l'anticipo sia versato ad un intermediario finanziario che lo incassa per conto del venditore è necessario allegare, oltre alla ricevuta del pagamento, anche il mandato che l'intermediario ha per conto del venditore.

Sì, per tutte le categorie di veicoli (M1, N1, N2 e Le), al momento della prenotazione, si deve versare un acconto anche nel caso in cui l’acquisto preveda un finanziamento al 100%.

Ad ogni prenotazione deve corrispondere il versamento di un acconto. Quindi non è ammesso il versamento di un unico acconto per più prenotazioni.

Non è previsto un importo minimo.

Il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2023, modificativo del DM 20 marzo 2019, entrato in vigore con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22/12/2023, ha esteso a 270 giorni il termine per il completamento delle prenotazioni che interessa tutte le categorie di veicoli nuovi ammesse al contributo (M1, N1, N2 e L).

Le nuove prenotazioni avranno tutte in automatico la nuova scadenza fissata a 270 giorni.

Anche le prenotazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto beneficiano del nuovo termine: se, per esempio, dalla data di inserimento della prenotazione sono trascorsi 80 giorni, ne restano a disposizione altri 190, per un totale di 270.

 

Quali documenti servono 2022

Questo documento è ammesso solo in caso di acquisto con rottamazione di un veicolo intestato a un familiare convivente e va reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nella dichiarazione bisogna precisare che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone, indicando per ognuna: nome e cognome, luogo e data di nascita e grado di parentela.
Sarà anche necessario attestare di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Per consentire ai Concessionari/Venditori di effettuare idonei controlli, anche a campione, la Dichiarazione sostitutiva dovrà contenere l’autorizzazione a verificare i dati in essa contenuti da parte del soggetto ricevente, rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.

Alla Dichiarazione va allegata copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Scarica il modello

Sì, il DPCM 6 aprile 2022 prevede il caricamento delle seguenti dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte contestualmente all’atto di acquisto:

  • Consenso informato, per il requisito di mantenimento della proprietà per 12 mesi in caso di veicoli di categoria M1 e Le acquistati da persone fisiche;
  • Dichiarazione PMI, per l’acquisto di veicoli di categoria N1 e N2;
  • Dichiarazione trasporto in conto proprio o di terzi, per l’acquisto di veicoli di categoria N1 e N2;
  • Dichiarazione di car sharing, per l’utilizzo dei veicoli di categoria M1 acquistati da persone giuridiche e per il requisito di mantenimento della proprietà per 24 mesi.
  • Dichiarazione di attività di autonoleggio e mantenimento proprietà 12 mesi
  • Dichiarazione ISEE e nucleo familiare
  • Dichiarazione mantenimento proprietà 12 mesi

A questi documenti va allegata la copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Per la dichiarazione ISEE è necessario presentare anche i documenti di identità e il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare.

Dopo aver precisato la modalità in cui si svolge l’attività, occorre precisare quanto segue:

  • In caso di trasporto in proprio con un veicolo dotato di una MTT > a 6 t, bisogna indicare il numero di licenza;
  • In caso di trasporto conto terzi con un veicolo dotato di una MTT > a 1,5 t, bisogna indicare il numero di registrazione all’Albo e al Registro Elettronico Nazionale.

Il contributo deve essere indicato nell’atto di acquisto e nella fattura emessa dal concessionario/rivenditore.
In caso di leasing finanziario, l’importo dovrà essere riportato nel contratto e nella dichiarazione redatta dalla società di leasing. 
Non è prevista una dicitura specifica, l’importante è che si faccia riferimento al contributo statale e alla normativa che lo regola: il DPCM 6 aprile 2022.

Oltre al Contratto di leasing è necessario presentare la dichiarazione della società di leasing che indichi il veicolo concesso in locazione, l’ammontare del contributo Ecobonus, il veicolo consegnato per la rottamazione e il riferimento alla relativa fattura di acquisto.
Ai fini del completamento della prenotazione del contributo in piattaforma, è necessario trasmettere copia della fattura di acquisto in allegato alla suddetta dichiarazione.

Questo sconto è previsto solo per i veicoli di categoria Le non elettrici e deve essere registrato nel contratto di leasing e nella dichiarazione emessa dalla società di leasing.

No, però in alternativa è possibile presentare il foglio complementare o l’estratto cronologico.

È sufficiente presentare il Certificato di cessazione della circolazione rilasciato dagli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile o dai Centri Servizi Motorizzazione (C.S.M.) attivi presso le Agenzie di pratiche auto. L’attestazione deve essere rilasciata nei 15 giorni previsti per il perfezionamento della prenotazione.

In sostituzione, è possibile produrre il certificato di cessazione della circolazione rilasciato dagli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile. Sarà cura del costruttore/importatore conservarlo per 5 anni secondo la normativa vigente.

No, per prenotare il contributo occorre trasmettere copia della richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Per richiedere il rimborso del contributo erogato, il concessionario/rivenditore  deve poi produrre al costruttore/importatore il certificato di cancellazione previsto dall’art. 6 comma 9 lett. b) del D.M. 20 marzo 2019 o il certificato di cessazione dalla circolazione (ex art. 10 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 - “Decreto crescita”), insieme a tutta la documentazione prevista dallo stesso articolo.

Sostituisce la Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà, ai sensi del D.Lgs. n. 98/2017 e ss.mm.ii..
Rispetto al vecchio libretto è presente nell’ultimo riquadro in basso a destra la dicitura che indica il numero progressivo del PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

È il contratto di compravendita/locazione finanziaria per l’acquisto del veicolo in cui deve essere indicato con chiarezza lo sconto praticato in ragione del contributo statale e, nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato e destinato alla rottamazione.

È il documento che attesta l’avvenuta consegna del veicolo nuovo da parte del concessionario/rivenditore all’acquirente finale. Oltre ai dati del veicolo, deve indicare anche la data di consegna.

Chi ha diritto al contributo 2022

  • quelle che svolgono attività di noleggio, acquistando veicoli di categoria M1 per l’impiego in car sharing o autonoleggio a lungo termine;
  • le PMI (Piccole Medie Imprese) che svolgono attività di trasporto in proprio o in conto terzi, acquistando veicoli di categoria N1 e N2.

Si precisa che solo i soggetti titolari di PIVA potranno accedere ai contributi previsti per le persone giuridiche.

Qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. Ai sensi del Decreto 18.04.2005 (GU 238/2005) rientrano fra le PMI anche: attività artigianali; altre attività a titolo individuale o familiare; società di persone; associazioni che esercitano regolare attività economica. Per ulteriori informazioni anche in relazione all’eventuale condizione di impresa associata e collegata si rimanda al Decreto 18 aprile 2005  

 

Definizione PMI

Numero di dipendenti

Fatturato

Totale di bilancio

Micro Impresa

meno di 10

non superiore a 2 milioni di euro

non superiore a 2 milioni di euro

Piccola impresa

meno di 50

non superiore a 10 milioni di euro

non superiore a 10 milioni di euro

Media impresa

meno di 250

non superiore a 50 milioni di euro

non superiore a 43 milioni di euro

Solo il concessionario. Chi acquista deve rivolgersi a lui, l’unico soggetto autorizzato a gestire tutta la procedura di prenotazione ed erogazione dell’Ecobonus.

La procedura di prenotazione consente l’inserimento di un solo nominativo legato al veicolo.  Questo dovrà corrispondere all’intestatario del veicolo registrato alla Motorizzazione Civile (e non al cointestatario). Se i dati non dovessero risultare identici, potrebbe venir meno il riconoscimento del contributo.

Il concessionario riconosce l’Ecobonus tramite compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.

Non sempre. Se il veicolo scelto è di categoria M1 con emissioni < di 60 g/km CO2 o Le elettrico, si può prenotare senza obbligo di rottamazione del vecchio.

Sì, l’importante è che sia l’intestatario del vecchio veicolo a produrre la richiesta di cancellazione per rottamazione. Nel caso questa venga prodotta dal cointestatario, occorre che l’intestatario dichiari per iscritto di aver dato il consenso alla rottamazione. Questa sua autodichiarazione andrà allegata alla copia della richiesta di cancellazione per rottamazione e inserita in piattaforma durante la prenotazione del contributo.

NB: se risultasse che l’intestatario del nuovo veicolo non sia né intestatario né cointestatario del veicolo rottamato, non avrà diritto all’Ecobonus.

Si, a patto che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al defunto e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede.

No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa.

La norma, riserva a soggetti economici (professionisti, ditte, società), che accedono con partita IVA, solo alcune specifiche tipologie di acquisto (car sharing e veicoli N1/N2 per attività di trasporto). Se l’acquisto è effettuato in quanto persona fisica, si accederà solo con codice fiscale e tutta la documentazione (contratto di acquisto, libretto di circolazione, fattura) sarà intestata alla persona fisica e relativo codice fiscale.

Quali veicoli accedono al contributo 2022

Sono tre, ciascuna con caratteristiche specifiche:

  • Automobili di categoria M1
  • Veicolo commerciali di categoria N1 e N2
  • Ciclomotori e motocicli di categoria da L1e a L7e

Categoria M1

Categoria N1

Categoria N2

Categoria Le

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

producono emissioni di CO2 < a 135 g/km (Euro 6 o superiore)

Massa Totale a Terra < a 3,5 t

Massa Totale a Terra < a 12 t

- Elettrici

- Non elettrici (Euro 5 o superiore)

acquistati in Italia dal 01/01/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 01/01/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 01/01/2024 al 31/12/2024

acquistati in Italia dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Il prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) compresi optional, esclusi messa su strada* e IVA, inferiore a:

  • 35 mila euro per fascia 0-20 g/km di CO2
  • 45 mila euro per fascia 21-60 g/km di CO2
  • 35 mila euro per fascia 61-135 g/km di CO2

Non è previsto un tetto massimo relativo al prezzo del veicolo nuovo.

* le spese di messa su strada sono relative all'immatricolazione della vettura, l'IPT, le spese di trasporto ecc.

No. Non è prevista una lista chiusa. È bene verificare con il proprio concessionario/rivenditore o direttamente con il costruttore/importatore se i veicoli prescelti rientrano nei requisiti indicati dalla normativa.

No, non è previsto alcun limite per queste categorie. Se un acquirente compra veicoli di categorie diverse può prenotare contributi per tutti i veicoli prescelti.

No, né dal punto di vista della categoria di appartenenza né da quello della destinazione d’uso.

Se il concessionario non può occuparsi della demolizione del veicolo vecchio, per ragioni di distanza o a causa dello stato di conservazione, lo può fare direttamente l’acquirente.
In questo caso, il cliente o detentore consegnerà il veicolo al demolitore autorizzato, anche non convenzionato con le case costruttrici, e dovrà poi trasmettere al concessionario/rivenditore il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore e la richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore non potrà avere data antecedente alla data di sottoscrizione dell’atto di acquisto del veicolo nuovo.
La trasmissione di questo documento andrà fatta entro 30 giorni per i veicoli di categoria M1, N1 e N2 e entro 15 per quelli di categoria Le, a partire dalla consegna del veicolo nuovo, pena la mancata erogazione del contributo.

Quando la sua prima immatricolazione risulta a nome dell’acquirente indicato in prenotazione del contributo.

I veicoli agevolati sono solo quelli definiti nuovi di fabbrica. L’ammissibilità al contributo si ha solo se il veicolo corrisponde per caratteristiche a quelle di omologazione garantite dal costruttore/importatore e descritte nella carta di circolazione/DUC.

Bisogna fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione per il veicolo in questione.

No, perché non fanno parte di nessuna delle categorie per cui è previsto il riconoscimento del contributo.

Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.
Le procedure previste per la rottamazione del veicolo dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo nel caso di acquisto di veicoli della categoria M1, N1 o N2 ed entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo nel caso di acquisto di veicoli di categoria Le.
Se la consegna del nuovo veicolo avviene il 270° giorno dalla data di inserimento della prenotazione, il concessionario dovrà confermare la prenotazione in piattaforma, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato, nonché il codice fiscale dell'impresa costruttrice/importatrice del veicolo, ma potrà poi avvalersi di ulteriori 30 giorni, nel caso di acquisto di veicoli della categoria M1, N1 o N2, o di ulteriori 15 giorni, nel caso di acquisto di veicoli di categoria Le, per caricare in piattaforma i documenti relativi alla conclusione della procedura di rottamazione del vecchio veicolo, pena il non riconoscimento del contributo statale.

No. In mancanza di iscrizione negli appositi registri della Motorizzazione Civile non è possibile inserire e completare prenotazioni nella piattaforma informatica.

Veicoli di categoria M1 2022

Persone sia fisiche che giuridiche, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Persone fisiche e giuridiche*

Fascia 0-20 g/km CO2

Persone fisiche e giuridiche*

Fascia 21-60 g/km CO2

Solo persone fisiche

Fascia 61-135 g/km CO2

 

NB: *le persone giuridiche possono acquistare solo veicoli destinati all’impiego in car sharing o autonoleggio con finalità commerciali

 

È il prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica, comprensivo di optional; IVA e costi di messa in strada sono esclusi.

Sì, perché è considerato parte integrante del veicolo.

No, la rottamazione è possibile solo per i veicoli Euro da 0 a 4.

No, perché la categoria N1 e N2 comprende i veicoli commerciali

Il livello è quello definito in sede di omologazione ed è verificabile sulla carta di circolazione/DUC, più precisamente al campo V.7.

Devono appartenere a una classe ambientale non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e devono rispettare l’obbligo di rottamazione di veicoli della stessa categoria con classe ambientale da  0 a 4 e prezzo di listino minore di 35.000 euro inclusi gli optional, ma IVA e costi di messa in strada esclusi.

No, per questa fascia di emissioni il contributo viene erogato solo a fronte della rottamazione

Qui un prospetto riepilogativo:

Emissioni g/km CO2

Contributo con rottamazione

Contributo senza rottamazione

0-20

€ 5.000

€ 3.000

21-60

€ 4.000

€ 2.000

61-135

€ 2.000

ND

Sì, ma solo con leasing finanziario.

Dall'1 gennaio 2021 il numero g/km CO2 dal veicolo è determinato in base al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione/DUC.

Si, se l'acquisto è effettuato da parte di una persona fisica è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo intestato ad un familiare convivente.

Veicoli di categoria N1 e N2 2022

Solo le PMI e le persone giuridiche che svolgono attività di trasporto merci in conto proprio o in conto terzi.

L’alimentazione può essere solo elettrica e si trova indicata alla voce P3. della carta di circolazione/DUC.

Sì, la MTT deve essere < a 3,5 t per i veicoli di categoria N1 e < a 12 t per quelli di categoria N2.  Questa informazione è riportata alla voce F.2della carta di circolazione/DUC.

Sì, anche per veicoli N1 e N2, introdotti dalla Legge di bilancio 2021 e dal DPCM 6 aprile 2022 restano valide le indicazioni del DM 20 marzo 2019.

Sì, perché si tratta sempre di veicoli commerciali.

Sì, perché si tratta di una sottocategoria di N1.

Sì, il veicolo usato deve essere della stessa categoria di quello che si intende acquistare e omologato a una classe inferiore a Euro 4.

Sì, l’acconto è dovuto anche per la categoria N1 e N2.

No, non sono previsti limiti ai prezzi di listino. 

No,il DPCM 6/4/2022 non prevede alcun obbligo da parte del concessionario/rivenditore in merito all’applicazione di uno sconto.

Sì, ma solo con leasing finanziario.

Veicoli di categoria Le 2022

Secondo il DPCM 6 aprile 2022, i fondi stanziati per il 2024 e destinati a veicoli elettrici e non elettrici sono accessibili solo alle persone fisiche.
L’accesso ai fondi Ecobonus L.178/2020 per i veicoli Le elettrici e ibridi è possibile invece sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche.

I primi sono i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione solo di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.
I secondi si dividono in tre sottogruppi:

  • Ibrido: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica per la trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo
  • Ibrido bimodale: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica per la trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti
  • Ibrido multimodale: veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica per la trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste

No, non sono previsti limiti di Kw per nessun veicolo di categoria Le.

Sì, è possibile, per esempio, rottamare un veicolo L1e per acquistarne uno L2e o L3e, e così via.

Sì, per questa categoria di veicoli è possibile.

Semplicemente come “sconto del venditore”.

Sì, ma devono essere optional funzionali al veicolo, come il parabrezza o il bauletto.
In generale è bene ricordare che il contributo viene riconosciuto in percentuale sul prezzo di acquisto IVA esclusa.

Questa definizione riguarda i veicoli di categoria Le che hanno sostituito il cosiddetto “targhino” 5 caratteri e il certificato di idoneità con la targa a sei caratteri e la relativa carta di circolazione.

Si invita l’intestatario del ciclomotore a rivolgersi all’Ufficio della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dei dati. I ciclomotori devono rispettare quanto previsto dalla riforma della legge del Codice della strada (Legge 120/10), devono cioè essere muniti del certificato di circolazione e della targa.

Questa descritta di seguito, in tutte le sue 3 fasi:

  • Inserire la prenotazione prima di sospendere la targa del veicolo vecchio
  • Sospendere la targa del veicolo da rottamare
  • Immatricolare il veicolo nuovo e completare la prenotazione.

NB: Nel caso di una prenotazione eseguita dopo la sospensione e l’immatricolazione del veicolo nuovo, la piattaforma non riconosce la targa sospesa associata al veicolo rottamato.

Sì, il veicolo consegnato deve:

  • appartenere a questa categoria
  • essere omologato alle classi Euro da 0 a 3.
  • intestato da almeno 12 mesi all’acquirente del nuovo veicolo a uno dei suoi familiari conviventi

Sì, ma solo con leasing finanziario

Devono appartenere ad una classe ambientale non inferiore a Euro 5.

FAQ 2021

Veicoli

Sono agevolabili le seguenti categorie di veicoli:

-automobili (categoria M1)                               
-ciclomotori e motocicli (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e)
-veicoli commerciali e speciali (categoria N1 e M1 speciali)

Categoria M1

Categoria N1 e M1 speciali

Categoria L

Contributo Ecobonus

Contributo L. Bilancio 2021

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica

produconoemissioni di CO2 non superiori a 60 g/km

produconoemissioni di CO2 non superiori a 135 g/km

Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 t

elettricioibridi

acquistati (e successivamente immatricolati) in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021

acquistati (e successivamente immatricolati) in Italia:

- per le fasce emissioni 0-60dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

- fascia di emissioni 61-135dal 1° gennaio 2021 al31 dicembre 2021

acquistati (e successivamente immatricolati) in Italiadal 1°gennaio 2021 al31 dicembre 2021

acquistati (e successivamente immatricolati) in Italia

Ilprezzo(da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) deve essere inferiore a50.000 eurocompresi optional, esclusi IVA e messa in strada*.

Il prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) per le fasce di emissioni diCO2 tra 0-20 e 21 - 60 g/kmdeve essere inferiore a50.000 euroe per la fascia61-135 g/kmdeve essere inferiore a40.000 euro.

Il prezzo deve essere comprensivo di optional, esclusa IVA e messa in strada*.

 



 

Sono i veicoli di categoria M1 con emissioni di CO2 non superiori a 135g/km. Per la fascia di emissioni 61-135 g/km i veicoli devono essere omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione.

Veicoli a trazione elettrica: veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.

Veicoli a trazione ibrida

  1. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido).
  2. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale)
  3. Veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Non ci sono riserve in merito alle tipologie di veicoli più agevolati né rispetto alla destinazione d’uso.

Un veicolo la cui prima immatricolazione deve essere in capo all’acquirente inserito nella prenotazione.

Le biciclette a pedalata assistita non rientrano in nessuna delle categorie di veicoli agevolabili. Sono infatti agevolabili solo i veicoli di categoria M1 e i veicoli di categoria L.

NO. La normativa non prevede una lista chiusa di modelli agevolabili. Occorre verificare presso i singoli rivenditori o presso le case costruttrici/importatrici se i veicoli presi in considerazione soddisfano i requisiti previsti dalla normativa.

Ai fini del riconoscimento dei contributi, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione per il veicolo in questione.

NO. I veicoli agevolabili sono solo quelli nuovi di fabbrica. Le caratteristiche di ammissibilità devono quindi corrispondere a quelle di omologazione da parte del costruttore, risultanti sulla carta di circolazione.

Per i veicoli di categoria M1, ai fini del riconoscimento dei contributi, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione verificabili alla sulla carta di circolazione.

Il prezzo indicato nel listino ufficiale della casa automobilistica, compresi optional, esclusi IVA e messa in strada (ovvero spese relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.). Il prezzo deve essere inferiore a 50.000 euro ovvero 40.000 euro per le fasce di emissioni comprese tra 61 – 110 g/km ai sensi del Decreto Rilancio.

Si fa riferimento ai veicoli di categoria L per i quali è stato sostituito il vecchio contrassegno di identificazione (“targhino” 5 caratteri) e certificato di idoneità tecnica con la targa a sei caratteri e certificato di circolazione.

No, le recenti modifiche intervenute hanno escluso un limite di Kw per tutti i veicoli di categoria L.

Si. Il pacco batterie va incluso nel prezzo di listino in quanto parte integrante del veicolo.

Dal 1° gennaio 2021 il numero g/km CO2 dal veicolo è determinato in base al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE)2017/1151 riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione.

Nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC.

Si, ai fini del riconoscimento del contributo L. Bilancio 2021 acquistando un veicolo nuovo appartenente alla fascia di emissioni 61-135 g/km CO2 è necessario consegnare per la rottamazione un veicolo appartenente alle classi Euro 0,1,2,3,4 e 5. Mentre per la fascia 0-60 g/km è possibile rottamare un veicolo appartenente solo alle classi Euro 0,1,2,3 e 4.

Possono accedere i veicoli speciali con i seguenti codici di carrozzeria:

  • SA – CAMPER
  • SB – VEICOLO BLINDATO
  • SC – AMBULANZA
  • SD – AUTOFUNEBRE
  • SH - VEICOLO CON ACCESSO PER SEDIE A ROTELLE

Il campo carrozzeria viene indicato nella voce J.2 del libretto/DUC.

I veicoli M1 speciali vengono distinti in base alla destinazione d’uso e alla carrozzeria prevista per accedere all’incentivo.

NO. Non è possibile rottamare un veicolo di categoria M1 per acquistare un veicolo commerciale o speciale di categoria N1 o M1 speciale.
 

No. Ai fini del riconoscimento del contributo per un veicolo di categoria N1 è possibile rottamare solo un veicolo di categoria N1, allo stesso modo, per il riconoscimento del contributo per un veicolo di categoria M1 speciale è possibile rottamare solo un veicolo M1 speciale.

La Massa a Terra Totale viene riportata sul libretto/DUC.

Sono ammessi i veicoli delle suddette categorie con Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 T.

Le tipologie di alimentazione che possono essere inserite in prenotazione sono:
 

CATEGORIA DI ALIMENTAZIONE DA LEGGE DI BILANCIO

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

 

ELETTRICA (ELETTR)

IBRIDO BENZINA/ELETTRICO

BENZINA (BENZ)

 

 

IBRIDO GASOLIO/ELETTRICO

BENZINA/ETANOLO (B/ETA)

 

 

IBRIDO IDROGENO/ELETTRICO (H/E)

BENZINA/GPL (B/GPL)

 

 

GNL

BENZINA/METANO (B/MET)

 

 

GPL

BENZINA/OLIO (B/OLIO)

 

 

IDROGENO (H)

BENZINA/WANK (B/WANK)

 

 

METANO

GASOLIO (GASOL)

 

 

 

GASOLIO/GNL (G - GNL)

 

 

 

GASOLIO/GPL (G - GPL)

 

 

 

GASOLIO/METANO (G - MET)

 

 

 

MISCELA

 

 

 

PETROLIO

 

 

Si, la norma richiama genericamente la categoria N1, pertanto, può essere richiesto il contributo per veicoli appartenenti ad eventuali sottocategorie, come ad esempio la categoria N1G.

Agevolazioni e risorse disponibili

I contributi previsti per l’acquisto di un veicolo rispetto alla categoria sono:

 

Veicoli di categoria M1–Contributo Ecobonus

Veicoli di categoria L

 

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4

Senza rottamazione

Con rottamazione di un veicolo della categoria L omologato alle classi Euro 0, 1, 2 e 3 ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi)

Senza rottamazione

Emissioni <= 20 g/km

€ 6.000,00

€ 4.000,00

40% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 4.000 (IVA esclusa)

30% del prezzo d'acquisto fino a massimo € 3.000 (IVA esclusa)

Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km

  

 

Dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 è disponibile un ulteriore incentivo previsto dal Decreto Rilancio. Se il venditore applica uno sconto pari ad almeno 2.000 euro per gli acquisti con rottamazione e 1.000 euro per gli acquisti senza rottamazione è possibile richiedere i seguenti contributi:

 

Veicoli di categoria M1 – Contributo Decreto Rilancio (dal 1°/8/2020 al 31/12/2020)

 

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e immatricolato da almeno 10 anni

Senza rottamazione

Emissioni <= 20 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

Emissioni > 60 g/km e <= 110 g/km

€ 1.500,00

€ 750,00

 

Con il Decreto Agosto sono state modificate le fasce di emissioni e i relativi contributi, restano ferme le precedenti regole previste dal Decreto Rilancio per accedere ai contributi:

 

Veicoli di categoria M1 – Contributo Decreto Agosto

 

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 e immatricolato da almeno 10 anni

Senza rottamazione

Veicoli acquistati (e successivamente immatricolati) in Italia

Emissioni <= 20 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020

Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020

Emissioni > 60 g/km e <= 90 g/km

€ 1.750, 00

€ 1.000,00

15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020

Emissioni > 90 g/km e <= 110 g/km

€ 1.500, 00

€ 750,00

15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020

 

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, per gli acquisti dal 1° gennaio 2021 un ulteriore bonus subordinato allo sconto del venditore di 2.000 euro se l’acquisto è con rottamazione e 1.000 se l’acquisto è senza rottamazione.

 

Veicoli di categoria M1 – Legge di bilancio 2021

 

Con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5e immatricolato prima del 1° gennaio 2011
N.B. per le fasce di emissioni comprese tra 0-60 g/km di CO2 è possibile rottamare fino alla classe Euro 4

Senza rottamazione

Per chi acquista (e successivamente immatricola) in Italia

Emissioni <= 20 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021

Emissioni > 20 g/km e <= 60 g/km

€ 2.000,00

€ 1.000,00

1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021

Emissioni > 60 g/km e <= 135 g/km

1.500,00

NA

1° gennaio 2021 e fino al31 dicembre 2021*

 

* Rifinanziamento ai sensi della Legge 23 luglio 2021 n. 106 art. 73-quinquies di conversione al Decreto Legge – art. 73 del 2021 

 

La Legge di Bilancio 2021, ha introdotto anche due nuove categorie di veicoli, gli N1 ed M1 speciali, riconoscendo un contributo per gli acquisti acquisti in proprio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 e in leasing finanziario dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. L’incentivo si differenzia rispetto alla Massa Totale a Terra e all’alimentazione.

 

                                                           Veicoli di categoria N1 e M1 speciali – Contributo N1/M1 speciali

MTT (tonnellate)

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi o alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0-1,999

 

 

 

Con rottamazione

€ 4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

€ 3.200

1.200

800

2-3,299

 

 

 

Con rottamazione

€ 5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

€ 4.800

2.000

1.200

3,3-3,5

 

 

 

Con rottamazione

€ 8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

€ 6.400

2.800

2.000

 

Il contributo statale è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto.

Le risorse disponibili sono così definite:

 

Veicoli di categoria M1 Ecobonus 0-60 g/km CO2

Anno

Stanziamento

Normativa

2019

60.000.000

L. n.145/2018 art. 1 comma 1041

2020

59.000.000

L. n.145/2018 art. 1 comma 1041

100.000.000

Decreto Legge Rilancio – Legge di conversione 17 Luglio 2020, n.77, art. 44 e 44-bis.

100.000.000

Decreto Legge – 14 agosto 2020 n.104 art.74.

Totale:259.000.000

 

2021

58.000.000

L. n.145/2018 art. 1 comma 1041

200.000.000

Decreto Legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) – Legge di conversione 17 Luglio 2020, n. 77 art. 44 comma 1;

13.348.500

Residui 2019

56.667.500

Residui 2020

57.350.000

Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 (cd. Decreto Infrastrutture) art. 8

65.000.000

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 7 comma 1 lettera a)

Totale:450.366.000

 

 

 

Veicoli di categoria L (L1,L2,L3,L4,L5,L6 e L7)

Anno

Stanziamento

Normativa

2019

10.000.000

Fondo di conto capitale ai sensi dell'art. 49, comma 2 lettera d) del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni della Legge 23 giugno 2014, n. 89

2020

8.000.000

DL 30 dicembre 2019 n. 162 (Decreto Milleproroghe)

2021

20.000.000

L. n. 178/2020 art. 1 commi dal 651 al 659 e comma 691

8.575.390

Residui 2019

266.191

Residui 2020

Totale:28.841.541

 

 

Di seguito si riportano gli ulteriori stanziamenti dell’anno 2021 suddivisi in base alla categoria di veicoli agevolati:

 

Veicoli di categoria M1 Extrabonus 0-60 g/km CO2

Anno

Stanziamento

Normativa

2021

120.000.000

Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi dal 651 al 659 e comma 691

2.351.000

Residui 2020

2.650.000

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni Bis) convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 art. 73 quinquies comma 1 e comma 2 lettere a), b) c). con Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 (cd. Decreto Infrastrutture) art. 8 –sono stati riallocati per il contributo M1 Ecobonus 0-60 g/km CO2

Totale:125.001.000

 

 

 

Veicoli di categoria M1 61-135 g/km CO2

Anno

Stanziamento

Normativa

2021

250.000.000

Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi dal 651 al 659 e comma 691

13.633.000

Residui 2020

200.000.000

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni Bis) convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 art. 73 quinquies comma 1 e comma 2 lettere a), b) c).

10.000.000

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 7 comma 1 lettera c)

Totale:473.633.000

 

 

 

Veicoli di categoria M1 USATO

Anno

Stanziamento

Normativa

2021

40.000.000

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni Bis) convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 art. 73 quinquies comma 1 e comma 2 lettere a), b) c)

5.000.000

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 7 comma 1 lettera d)

Totale:45.000.000

 

 

 

Veicoli di categoria N1 e M1 speciali

Anno

Stanziamento

di cui per i veicoli ELETTRICI

Normativa

2021

50.000.000

10.000.000

Legge di Bilancio 2021 – Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi dal 651 al 659 e comma 691

50.000.000

15.000.000

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni Bis) convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 art. 73 quinquies comma 1 e comma 2 lettere a), b) c).

20.000.000

15.000.000

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 7 comma 1 lettera b)

Totale:120.000.000

40.000.000

 

 

Veicoli di categoria M1 RESIDUO RILANCIO 0-135 g/km CO2

Anno

Stanziamento

Normativa

2021

4.952.000

Residui 2020

 

 

Acquirenti

Sì, il Decreto non prevede alcuna restrizione in merito.

Per richiedere informazioni sul contributo, gli acquirenti devono rivolgersi direttamente a un rivenditore, che si occuperà anche della gestione della pratica per ottenere il contributo.

Sì, la norma non prevede alcuna restrizione sulla tipologia degli acquirenti.

Il concessionario/costruttore/importatore può acquistare ed immatricolare a proprio nome un veicolo con l’incentivo Ecobonus e/o con l’incentivo Rilancio/contributo Agosto 2020. Fermo restando la necessità di assolvere a tutti gli obblighi, compresi gli adempimenti previsti dalla piattaforma di prenotazione, e produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa tra cui copia della fattura e dell’atto di acquisto del veicolo nuovo in cui viene riportato la misura del minor prezzo praticato (a seguito del contributo Ecobonus e/o Rilancio/contributo Agosto 2020 ed eventuale sconto del venditore) e nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato e destinato alla rottamazione.

E’ possibile cointestare il veicolo nuovo, tuttavia la piattaforma consente l’inserimento di un solo nominativo. Il nominativo inserito in sede di prenotazione dovrà coincidere con il nominativo che risulterà quale intestatario (e non quale eventuale cointestatario) del veicolo alla Motorizzazione Civile. La verifica di identità tra i due nominativi potrà essere effettuata in prima battuta dal rivenditore in sede di conferma della prenotazione. L’indicazione errata dei dati in prenotazione potrebbe comportare il mancato ottenimento del contributo.

Si, l'intestatario di un veicolo nuovo può usufruire del maggior incentivo per la rottamazione anche qualora sia cointestatario del veicolo rottamato. In questo caso la richiesta di cancellazione per demolizione deve risultare effettuata dal primo intestatario del veicolo rottamato. Nel caso la richiesta di cancellazione per demolizione sia stata fatta dal cointestatario del veicolo rottamato, che è anche il beneficiario dell'incentivo Ecobonus, il primo intestatario dovrà formalizzare il proprio consenso alla rottamazione mediante auto-dichiarazione che dovrà essere allegata alla copia della richiesta di cancellazione per demolizione da inserire in piattaforma in fase di prenotazione.

N.B. Se l’intestatario del veicolo nuovo, o suo familiare convivente, non risulta intestatario o cointestatario del veicolo da rottamare non sarà possibile richiedere l’incentivo con rottamazione.

No, la normativa per le suddette categorie non prevede restrizioni.

Contributi e procedure di accesso

NO. Per la categoria di veicoli M1 è possibile accedere all’agevolazione senza rottamazione, tuttavia la quota di contributo concessa è inferiore rispetto al caso in cui venga consegnato un veicolo per la rottamazione.

Il veicolo usato deve avere i seguenti requisiti:

  • per i veicoli di categoria M1 è necessario che il veicolo usato appartenga alla stessa categoria del veicolo acquistato e che sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Per accedere al contributo L. Bilancio 2021 relativo alle fasce comprese tra 0-60 g/km CO2 il veicolo rottamato, oltre ai requisiti suddetti, deve essere immatricolato in data antecedente al 1°gennaio 2011. Per la fascia 61 -135 g/km CO2 è possibile rottamare anche un veicolo omologato alla classe Euro 5.
  • per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali è necessario che il veicolo usato appartenga alla stessa categoria del veicolo acquistato e che sia omologato ad una classe euro inferiore a euro 4/IV;
  • per i veicoli di categoria L è necessario che il veicolo usato appartenga alla categoria L e che sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2 o 3 nonché oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011.
  • in ogni caso (sia acquisto che locazione per tutte le categorie) il veicolo usato deve essere intestato, da almeno 12 mesi, all'acquirente o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ed obbligatoriamente avviato alla rottamazione.

N.B. Il venditore entro 30 giorni per i veicoli di categoria M1, N1 e M1 speciali e 15 giorni per i veicoli di categoria L dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

Il processo si compone di 4 fasi:

Fase 1  Prenotazione dei contributi.
I venditori:

  • si registrano preventivamente nell’Area Rivenditori;
  • prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
  • confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

Fase 2 Corresponsione dei contributi
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Fase 3 Rimborso al venditore dei contributi
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.

Fase 4 Recupero dell’importo del contributo
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.

È possibile rivolgere quesiti tramite l’apposita scheda di contatto. Le risposte vengono pubblicate nella sezione FAQ che viene periodicamente aggiornata sulla base dei nuovi quesiti pervenuti. Si ricorda che non sono formulate risposte dirette a singole domande.

Per le attività di registrazione e prenotazione i rivenditori possono richiedere assistenza mediante i canali dedicati e loro comunicati in fase di registrazione.

Il veicolo da rottamare deve essere consegnato contestualmente all’acquisto del nuovo veicolo, la rottamazione dovrà essere ultimata entro 30 giorni per i veicoli M1, N1 e M1 speciali e 15 giorni per i veicoli di categoria L consegna del nuovo veicolo. Qualora la consegna del veicolo corrispondesse al 180° giorno dalla data di prenotazione, in tale data sarà necessario completare la terza fase della prenotazione (“Completamento”, Manuale di prenotazione - pag. 23), pena l’annullamento, successivamente al “Completamento” saranno concessi ulteriori 30/15 giorni per il caricamento dei documenti della rottamazione.

NO. Non è previsto un importo minimo.

A seguito del chiarimento recentemente intervenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate il contributo statale non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA (in quanto integrazione di corrispettivo), che resta determinata dal prezzo di listino, al netto dell'IVA, ridotto dello sconto commerciale (eventuale) praticato dal venditore.

A titolo di esempio:
Veicoli di categoria M11/N1/M1 Speciali

 

Base imponibile (Prezzo di listino al netto dell’IVA meno eventuale sconto commerciale)

20.000

IVA

4.400

Prezzo di acquisto IVA compresa

24.400

Contributo statale Ecobonus DM 20 marzo 2019

6.000

Prezzo finale di acquisto

18.400

Veicoli di categoria L (ciclomotori/motoveicoli)

 

Base imponibile (Prezzo di listino al netto dell’IVA meno eventuale sconto commerciale)

1.000

IVA

220

Prezzo di acquisto IVA compresa

1.220

Contributo statale Ecobonus DM 20 marzo 2019

300*

Prezzo finale di acquisto

920

*30% della base imponibile

 

NO, non esiste lista d’attesa. In caso di esaurimento dei fondi i venditori potranno via via verificare nuove disponibilità di risorse derivanti da eventuali annullamenti e proporre nuove prenotazioni.

Per i veicoli M1, nonché per i veicoli N1 e M1 speciali, è previsto il divieto di cumulo con altri incentivi di carattere nazionale, per cui non sono indicate restrizioni in merito alla cumulabilità con altri incentivi regionali e provinciali. Per i veicoli di categoria L non è prevista alcuna restrizione in proposito.

No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, Il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa.

SI. E’ obbligatorio versare un acconto all’atto della prenotazione anche in caso di acquisto del veicolo mediante finanziamento dell’intero importo.

No. Non è obbligatorio caricare tale documento, tuttavia in base a quanto indicato nel DM 20 marzo 2019 in alternativa è necessario presentare o il foglio complementare o l’estratto cronologico.

Si, ogni Concessionario può effettuare al massimo 50 prenotazioni al giorno. Il numero massimo è dato dalla somma delle prenotazioni effettuate dai rivenditori registrati del  singolo Concessionario.

Si, ogni Concessionario può effettuare 50 annullamenti. Il numero massimo è dato dalla somma delle prenotazioni effettuate dai rivenditori registrati del singolo Concessionario. Al raggiungimento dei 50 annullamenti, il Concessionario ed i suoi rivenditori non potranno inserire ulteriori prenotazioni per i successivi 15 giorni, ma potranno continuare a gestire le prenotazioni inserite.

E’ necessario indicare il contributo Ecobonus nell’atto d’acquisto e quindi nella relativa fattura. In caso di leasing finanziario l’importo del contributo dovrà essere indicato nel contratto e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing. Non vi è una dicitura specifica da riportare, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (Decreto 20 marzo 2019 o Legge di Bilancio 2019).

Per atto d’acquisto si intende il contratto di compravendita/locazione finanziaria relativo all’acquisto del veicolo nella quale dev’essere espressamente dichiarato lo sconto praticato in ragione del contributo statale e nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato e destinato alla rottamazione.

Il documento di consegna corrisponde al documento che attesta l’avvenuta consegna del veicolo nuovo da parte del concessionario all’acquirente finale. Lo stesso oltre a riportare i dati del veicolo, deve indicare la data di consegna.

In tal caso si invita il proprietario del ciclomotore a rivolgersi direttamente all’Ufficio della Motorizzazione Civile per l’aggiornamento dei dati. Si rammenta che ai fini del riconoscimento del contributo Ecobonus, i ciclomotori devono rispettare quanto previsto dalla riforma della legge del Codice della strada (Legge 120/10) ossia devono essere muniti del certificato di circolazione e della targa.

Si è possibile consegnare per la rottamazione un veicolo vecchio intestato a uno dei familiari conviventi.

E’ possibile certificare la cancellazione del ciclomotore attraverso la presentazione del “Certificato di cessazione dalla circolazione” rilasciata dagli Uffici Periferici della Motorizzazione Civile o dai Centri Servizi Motorizzazione (C.S.M.) attivi presso le Agenzie di pratiche auto. Tale attestazione deve comunque essere rilasciata nei 15 giorni previsti dal Decreto per il perfezionamento della prenotazione.

Si, è possibile ad esempio rottamare un veicolo di categoria L1e per acquistare un veicolo nuovo di categoria L3e e viceversa.

In alternativa al certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione sarà possibile presentare all’impresa costruttrice/importatrice il certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall’ufficio della motorizzazione civile che dovrà conservarlo per cinque anni come previsto dalla normativa vigente.

No. Può essere applicato solo il leasing finanziario.

No, l’acconto va effettuato singolarmente per ogni prenotazione.

Dovrà essere inserito in piattaforma ciò che viene indicato sulla carta di circolazione nel rispetto dell’art. 82 Destinazione ed uso dei veicoli del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

No. Ai fini della prenotazione del contributo Ecobonus è necessario trasmettere la copia della richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Tuttavia, il certificato di cancellazione previsto dall’art. 6 comma 9 lett. b) del D.M. 20 marzo 2019 o in alternativa il certificato di cessazione dalla circolazione (ex art. 10 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 - “Decreto crescita”) deve essere trasmesso, insieme a tutta la documentazione prevista dallo stesso articolo, dal venditore al costruttore/importatore per richiedere il rimborso del contributo.

Fase 1: Inserire la prenotazione prima di sospendere la targa del veicolo vecchio;
Fase 2: Sospendere la targa del veicolo da rottamare;
Fase 3: Immatricolare il veicolo nuovo e completare la prenotazione.
N.B. in caso di annullamento/rinuncia di una prenotazione completata o inserimento della prenotazione dopo la sospensione e immatricolazione del veicolo nuovo la piattaforma non riconosce la targa sospesa associata al veicolo rottamato.

Si, il versamento dell’acconto non è ritenuto obbligatorio nei seguenti casi:

  • acquisto effettuato prima dell’8/4/2019;
  • autoimmatricolazione;
  • acquisto da parte di società di noleggio a lungo e a breve termine;
  • acquisto di flotte aziendali (composte da almeno 2 veicoli);
  • enti pubblici.

Sarà, tuttavia, necessario inserire al posto della copia del titolo di pagamento, una dichiarazione debitamente sottoscritta dal concessionario, con relativo timbro ed accluso documento d’identità in corso di validità, evidenziando che l’acquisto è stato effettuato secondo le casistiche evidenziate e che i campi allo stesso relativi, sono stati compilati esclusivamente al fine di procedere con la prenotazione.

Resta ferma la necessità che tutta la documentazione relativa all’acquisto del veicolo senza il versamento dell’acconto, risulti coerente con quanto sopra dichiarato e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Per entrambe le categorie, le prenotazioni inserite entro il 31/12/2020 possono essere completate anche se le immatricolazioni avvengono nell’anno 2021. Non cambiano le regole per il completamento delle prenotazioni previsti dalla normativa (art. 6 del DM 20 Marzo 2019) .

Oltre al Contratto di locazione da predisporre così come previsto dagli artt. 3 e 4, è necessario presentare, ai sensi dell’art. 6 comma 8 lettera b), la dichiarazione della società di leasing che indichi il veicolo concesso in locazione, l’ammontare del contributo Ecobonus e il riferimento alla relativa fattura di acquisto.
Inoltre, si precisa che, ai fini del completamento in piattaforma della prenotazione del contributo Ecobonus, è necessario trasmettere la copia della fattura di acquisto in allegato alla suddetta dichiarazione.

Per acconto s'intende qualsiasi forma di anticipazione del prezzo d'acquisto del veicolo purché documentata ed inserita in fase di prenotazione.
Qualora l'anticipo sia versato ad un intermediario finanziario che lo incassa per conto del venditore è necessario allegare, oltre alla ricevuta del pagamento, anche il mandato che l'intermediario ha per conto del venditore.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 98/2017 e s.m.i. che prevede, per i veicoli soggetti all’iscrizione al PRA, il rilascio del Documento Unico di circolazione e di proprietà (DUC) in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà, è necessario caricare il DUC sia nella sezione “Carta di Circolazione” che nella sezione “Certificato di Proprietà” . Soltanto caricando il DUC in entrambe le sezioni sarà possibile completare la prenotazione.

Il contributo rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021/contributo N1/M1 speciali non riduce la base imponibile IVA pertanto, come accade già per il contributo Ecobonus, va sottratto dal totale della fattura.

Si. Per lo stesso acquirente non possono essere prenotati più di 500 veicoli nel corso dell’anno.
In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo il limite è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.
Per rapporto di controllo si intende la presenza tra due o più società di un unico centro d'interessi, con direzione unitaria e con patrimoni destinati al conseguimento di una finalità comune.

Il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021 va indicato nell’atto d’acquisto e nella fattura. In caso di leasing finanziario l’importo del contributo va indicato nel contratto e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing. Non è prevista una dicitura specifica, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (contributo Rilancio: Contributo statale art. 44 legge 77/2020; contributo Agosto 2020: art. 74 Decreto Legge – 14 agosto 2020 n.104). Contributo L. Bilancio 2021: art. 1 comma 691, 652 e 654 della Legge 178/2020).

Si, vanno indicati separatamente nella documentazione da produrre (atto di acquisto/locazione, dichiarazione rilasciata società di leasing e fattura).

SI. Il venditore può applicare uno sconto uguale o superiore ma non inferiore ai minimi indicati dalla normativa. Se lo sconto è superiore, è preferibile che venga indicato per l’intero importo anche nella prenotazione, oltre che nei relativi documenti. Per maggiori dettagli sullo sconto e sulla modalità di calcolo si rimanda alla FAQ 46.

NO. Il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020/contributo L. Bilancio 2021, per le fasce 0-20 CO2 g/km e 21-60 CO2 g/km viene riconosciuto solo se è stato richiesto anche il contributo Ecobonus. Per la fascia 61-135 solo il Contributo L. Bilancio 2021.

No, il venditore può richiedere anche solo il contributo Ecobonus.

Si e non deve essere inferiore a 1.000 euro, per il contributo senza rottamazione, e 2.000 euro, per il contributo con rottamazione.

L’acquirente potrà ricevere il contributo Ecobonus con rottamazione e il contributo Rilancio/contributo Agosto 2020 senza rottamazione.

Il contributo Rilancio può essere richiesto dal 1°/8/2020 al 31/12/2020.

Devono essere di categoria M1classe ambientale non inferiore a Euro 6 di ultima generazione, con prezzo di listino inferiore a 40.000 euro compresi optional, esclusi IVA e messa in strada (ovvero spese relative all’immatricolazione della vettura, l’IPT, le spese di trasporto ecc.).

Per i veicoli di categoria M1 dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Per i veicoli di categoria L sono in vigore dal 19 luglio 2020 (Legge di conversione 17 Luglio 2020, n.77). In particolare, le prenotazioni inserite da tale data possono riguardare solo veicoli acquistati e immatricolati nell’anno 2020.

E' lo sconto commerciale applicato a riduzione del prezzo di acquisto.

Esempio:

 

Prezzo di listino + optional

20.000

Sconto del venditore

2.000

Base imponibile IVA

18.000

IVA

3.960

Totale della fattura

21.960

Contributo statale Ecobonus

6.000

Contributo stataleRilancio art. 44 legge 77/2020/Contributo Agosto 2020 art.74 DL 14 agosto 2020 n.104/Contributo L. Bilancio 2021: art. 1 comma 691, 652 e 654 della Legge 178/2020)

2.000

Prezzo finale di acquisto al netto del contributo

13.960

Lo sconto applicato dal concessionario va indicato con la dicitura “sconto del venditore”.

  • Per i veicoli delle fasce 0-60 g/km dal 1 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
  • Per i veicoli delle fasce 61-110 g/km dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa che, come indicato nella FAQ 30, le prenotazioni inserite entro il 31/12/2020 possono essere completate, nei termini previsti dalla norma, anche se le immatricolazioni avverranno nell’anno 2021.

Se per ragioni di distanza o a causa dello stato di conservazione del rottame, il venditore non può occuparsi direttamente della demolizione del veicolo vecchio, può farlo il cliente. In questo ultimo caso, sarà il cliente o il detentore a consegnare il veicolo a fine vita al demolitore autorizzato, anche non convenzionato con le case costruttrici, e il cliente dovrà necessariamente trasmettere al concessionario, entro 30 giorni per i veicoli di categoria M1, N1 e M1 speciali e 15 giorni per i veicoli di categoria L dalla consegna del veicolo nuovo, ai fini del caricamento in piattaforma, il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore e la richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. Si evidenzia che il documento di presa in carico del veicolo a fine vita da parte del demolitore non potrà avere data antecedente alla data di sottoscrizione dell’atto di acquisto del veicolo nuovo.

Nel caso in cui importatore/costruttore, venditore e acquirente finale coincidano, l’operazione deve essere gestita, ai fini del corretto completamento della prenotazione stessa, come se si trattasse di soggetti diversi.

Le stesse indicazioni di seguito riportate valgono anche nel caso in cui a coincidere siano solamente gli ultimi due soggetti (ovvero venditore e acquirente finale).
Pertanto, qualora l’importatore/il costruttore e/o il venditore registrato in piattaforma come rivenditore, risulti anche acquirente finale (cioè nel caso di autoimmatricolazione dell’autoveicolo) deve, in sede di prenotazione del contributo, indicare i dati anche in qualità di acquirente del veicolo.

La documentazione da caricare in piattaforma, per ciascun veicolo, per confermare l’operazione di prenotazione è quella indicata dalla normativa.

In particolare, con riferimento a:

  • Fattura, deve essere caricata un’autofattura con indicazione:
    • del Contributo statale, esplicitando il riferimento normativo (a seconda dei casi, a titolo esemplificativo, Decreto 20 marzo 2019 o Legge di Bilancio 2019; contributo Rilancio: Contributo statale art. 44 legge 77/2020; contributo Agosto 2020: art. 74 Decreto-legge – 14 agosto 2020 n.104);
    • dello sconto commerciale applicato a riduzione del prezzo di acquisto con apposita dicitura “sconto del venditore”. Lo sconto commerciale è lo sconto applicato nell’ultima fase di vendita che precede l’autoimmatricolazione secondo gli importi previsti dalla normativa (almeno 1.000 euro senza rottamazione o almeno 2.000 euro con rottamazione).

N.B.: Solo in caso di veicoli importati, l’autofattura può essere emessa senza IVA, in quanto, già assolte le dichiarazioni ai fini fiscali in fase di importazione.

  • Atto di acquisto, deve essere caricato il contratto di compravendita che riporterà i dati del soggetto che autoimmatricola il veicolo sia come venditore che come acquirente finale. L’atto di acquisto dovrà essere coerente con quanto riportato in fattura (o autofattura in caso di autoimmatricolazione) e conforme con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Si precisa che l’ottenimento del contributo è subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi previsti all’art. 6 del Decreto 20 marzo 2019, commi da 1 a 10, e che le imprese costruttrici o importatrici rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I crediti d’imposta vengono riconosciuti direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia stessa.

Con la recente introduzione delle misure di semplificazione in materia di autocertificazione disposte dall’art. 30 bis del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in caso di acquisto con rottamazione di un veicolo intestato ad un familiare convivente, in alternativa al Certificato dello stato di famiglia in originale, è possibile presentare al concessionario/venditore una Dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale si dovrà dichiarare che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone (indicare Nome e Cognome, luogo e data di nascita e parentela).

Nella medesima Dichiarazione il dichiarante deve, altresì, attestare di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Inoltre, al fine di consentire ai Concessionari/Venditori di effettuare idonei controlli, anche a campione, nella predetta Dichiarazione sostitutiva il dichiarante dovrà autorizzare il soggetto privato che riceve la dichiarazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.

Alla predetta Dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

No. Per questa fascia di emissioni non è previsto il contributo senza rottamazione.

Per i veicoli di categoria M1, N1 e M1 speciali i termini per la rottamazione sono definiti entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo. Tale modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2021 è applicabile anche alle prenotazioni già inserite nel 2020 e non ancora completate al momento dell’entrata in vigore della suddetta norma.
Resta invariato il termine di 15 giorni per i veicoli di categoria L.

Lo sconto del venditore va indicato nel contratto di leasing e nella dichiarazione rilasciata dalla società di leasing.

Per le prenotazioni 2021 degli incentivi per la categoria L è necessario indicare il contributo nell’atto d’acquisto, fattura e/o dichiarazione della società di leasing con la seguente dicitura: Contributo statale art. 1 comma 691 della Legge 178/2020.

Rispetto al livello di emissioni è possibile prenotare:

- 0-20 g/km CO2: Contributo Ecobonus, con rottamazione 6.000 euro, senza rottamazione 4.000 euro;
- 21-60 g/km CO2: Contributo Ecobonus, con rottamazione 2.500 euro, senza rottamazione 1.500 euro;
- 61-135 g/km CO2: nessun contributo.

Si precisa, infatti, che il Contributo L. Bilancio 2021 è riconosciuto solo per i veicoli acquistati dal 1° gennaio 2021.

Per i veicoli di categoria L (Ciclomotori/Motocicli) l’incentivo statale viene riconosciuto in percentuale sul prezzo d’acquisto del veicolo IVA esclusa. Si precisa, a tal proposito, che nel prezzo d’acquisto possono essere ricompresi eventuali optional funzionali all’utilizzo del veicolo (es. bauletto e parabrezza).

Si, a condizione che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al de cuius e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede.

I contributi per i veicoli della categoria M1 con fascia di emissioni compresa tra 0-135 g/km C02 e gli incentivi per le categorie N1 e M1 speciali, entrambi introdotti dalla Legge di bilancio 2021.

Si. L’acconto anche per la categoria N1 e M1 speciale è obbligatorio.

No. La normativa di riferimento non prevede un prezzo massimo da listino prezzi.

Si. E’ possibile rottamare un veicolo intestato ad un familiare convivente, intestato da almeno 12 mesi, della stessa categoria del nuovo veicolo e omologato alla classe ambientale non superiore a Euro 4/IV.

Si. Anche per queste due categorie introdotte dalla Legge di bilancio 2021 restano fermi i requisiti previsti dal DM 20 marzo 2019, pertanto il veicolo deve essere intestato all’acquirente del veicolo nuovo o ad un familiare convivente da almeno 12 mesi.

La normativa non prevede restrizioni in merito, lo stesso acquirente può richiedere sia il contributo previsto per l’acquisto di veicoli M1, sia per l’acquisto di veicoli di categoria N1 e M1 speciali.

No. Per l’acquisto dei veicoli di categoria N1 e M1 speciali non è previsto uno sconto commerciale obbligatorio del venditore.

E’ necessario indicare il contributo nell’atto di acquisto e nella fattura. Non è prevista una dicitura specifica, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (Contributo N1/M1 speciali art.1 c. 657 e 658 Legge 178/2020.)

Ciascun concessionario potrà inserire massimo 50 prenotazioni giornaliere per i veicoli di categoria M1/L e 50 per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali.

SI. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106 art. 73-quinquies di conversione al Decreto Legge – art. 73 del 2021, per questa categoria di veicoli è possibile acquistare mediante leasing finanziario dal 25 luglio 2021.

Si. Per i veicoli di categoria N1 e M1 speciali è necessario che l’acquisto sia effettuato nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giungo 2021, mentre l’immatricolazione può essere anche successiva al 30 giugno 2021. Resta fermo l’obbligo per il concessionario di confermare la prenotazione entro 180 giorni dalla data di inserimento sulla piattaforma, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

Possono accedere alle risorse stanziate per la categoria M1 per le fasce di emissioni comprese tra 0-60 e 61-135 g/Km di CO2 coloro che hanno effettuato un acquisto a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo disponibilità dei fondi.
Possono accedere alle risorse stanziate per l'acquisto di veicoli commerciali e speciali (N1 e M1s) coloro che hanno effettuato un acquisto in proprio a partire dal 1 gennaio 2021 e un acquisto in leasing finanziario a partire dal 25 luglio 2021. Il termine ultimo è il 31 dicembre 2021, salvo disponibilità dei fondi.

No. In mancanza di iscrizione negli appositi registri della Motorizzazione Civile non è possibile effettuare le verifiche di cui al DM 20 marzo 2019 e ss. mm. ii. e non è, pertanto, possibile inserire e completare prenotazioni nella piattaforma informatica.

I termini per il completamento delle prenotazioni sono stati prorogati per tutte le categorie di veicoli incentivati (M1, M1 speciali, N1 e L):

  • fino al 31 dicembre 2021 per le prenotazioni inserite dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 che alla data dell’11 settembre 2021 risultavano validamente in corso (sono escluse quindi le prenotazioni annullate e le completate a tale data);
  • fino al 30 giugno 2022 per le prenotazioni inserite dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

No. I veicoli usati possono essere acquistati solo in proprio.

Usato

No. L’incentivo è destinato solo alle persone fisiche

E’ il valore commerciale di un mezzo con determinate caratteristiche: marca/modello/versione, anzianità, chilometri percorsi, equipaggiamenti di cui è dotato.

E’ il valore commerciale di un mezzo con determinate caratteristiche: marca/modello/versione, anzianità, chilometri percorsi, equipaggiamenti di cui è dotato.

Possono accedere all’incentivo le persone fisiche che acquistano un veicolo usato con prezzo e quotazione medie di mercato non superiore a 25.000 euro.

Per attestare la ‘quotazione media di mercato’ del veicolo Euro 6 va caricato in piattaforma un documento rilasciato da un quotatore terzo operante sul mercato (a titolo esemplificativo Eurotax e Infocar) dal quale risulti che la quotazione di vendita non sia superiore a 25.000 euro (comprensiva di optional e Iva, ad esclusione dei costi di trasferimento, ovvero IPT, emolumenti ACI, diritti, bolli).
Il prezzo finale di vendita fatturato al cliente, dal quale andrà decurtato l’incentivo, potrà discostarsi dalla quotazione media ma non dovrà essere superiore a 25.000 euro.

E’ necessario indicarlo nell’atto di acquisto e nella fattura. Non vi è una dicitura specifica da riportare, l’importante è citare il Contributo statale e la normativa di riferimento (es. Contributo veicoli usati  art.73-quinquies, comma 2, lettera d), e comma 3), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come introdotto in sede di conversione con la legge 23 luglio 2021, n. 106 oppure Contributo veicoli usati art 73-quinquies Decreto Sostegni bis).

Il credito d’imposta viene riconosciuto direttamente al concessionario registrato in piattaforma.

I veicoli devono essere di categoria M1, classe euro non inferiore a 6 e con emissioni comprese tra 0-160 g/km di CO2.

Possono essere rottamati veicoli della stessa categoria, immatricolati in data anteriore al 1° gennaio 2011 o comunque da almeno 10 anni. Il veicolo rottamato deve essere intestato all’acquirente o ad un familiare convivente da almeno 12 mesi.

Possono accedere all’incentivo i veicoli acquistati dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore dell’art.73-quinquies, comma 2, lettera d), e comma 3), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come introdotto in sede di conversione con la legge 23 luglio 2021, n. 106) al 31 dicembre 2021.

No. Non è previsto uno sconto obbligatorio da parte del venditore.

Si. In merito all’acconto si applicano le stesse regole previste per il contributo Ecobonus.

Il concessionario dopo 50 annullamenti non potrà più effettuare nuove prenotazioni per 15 giorni. Tale limite non è cumulato con gli annullamenti relativi alle prenotazioni degli incentivi per i veicoli nuovi.

Per i veicoli di categoria M1, occorre fare riferimento alle emissioni definite in sede di omologazione senza alcuna distinzione al ciclo di omologa. (V7 del libretto o del DUC)

No. I veicoli, compresi quelli dimostrativi, che hanno già usufruito di incentivi statali al momento della prima immatricolazione sono esclusi.

In fase di inserimento della prenotazione sarà possibile verificare per ogni singolo veicolo se è eleggibile o meno per l'accesso agli incentivi per l’acquisto di veicoli usati.

Il danno è parte integrante del valore del veicolo e ne determina il prezzo finale.

E’ necessario completare la prenotazione entro 180 giorni dall’apertura in piattaforma. In caso di rottamazione, la stessa dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo.

E’ necessario presentare la carta di circolazione o Documento Unico dal quale si evince il passaggio di proprietà del veicolo. Inoltre, devono essere presentati il documento di consegna, l’atto di acquisto, la fattura di vendita, il certificato di proprietà (ove non presente il DUC) e la copia del titolo di anticipo, il documento rilasciato da un quotatore terzo operante sul mercato (a titolo esemplificativo Eurotax e Infocar) dal quale risulti che la quotazione di vendita non sia superiore a 25.000 euro (comprensiva di optional e Iva, ad esclusione dei costi di trasferimento, ovvero IPT, emolumenti ACI, diritti, bolli).

NO. Possono accedere all’incentivo solo i veicoli immatricolati per la prima volta in Italia. Sono esclusi anche i veicoli c.d. fiscalmente nuovi, vale a dire quelli immatricolati per la prima volta all’estero e ceduti entro 6 mesi oppure che hanno percorso meno di 6.000 km.

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